Provvedimenti d’integrazione professionale dell’AI

Se a causa di una malattia, un infortunio o una disabilità congenita una persona ha bisogno di sostegno per l’integrazione professionale, la prima assicurazione competente è l’AI, la quale offre un ampio ventaglio di prestazioni che negli ultimi anni è stato via via potenziato: consulenza finalizzata all’integrazione, provvedimenti d’intervento tempestivo, consulenza e accompagnamento, provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale, orientamento professionale, collocamento, fornitura di personale a prestito e incentivi finanziari per i datori di lavoro.

La persona con problemi di salute deve tuttavia essere ben cosciente che queste offerte non garantiscono che verrà effettivamente trovato un impiego adeguato. Le chiavi del successo nella ricerca di un posto di lavoro restano la motivazione e l’impegno personale.

Questo capitolo spiega quale sostegno possono aspettarsi dall’AI le persone con disabilità per la ricerca di un posto di lavoro. Nel capitolo «Formazione professionale» si trovano i dettagli sulle altre misure professionali dell’AI (prima formazione professionale, perfezionamento professionale e riformazione professionale).


    Consulenza finalizzata all’integrazione

    A prescindere dall’esistenza di un caso concreto noto, l’AI offre colloqui di consulenza a bassa soglia e informazioni generali sulle sue prestazioni nell’intento di mettere le persone in condizione di risolvere da sole eventuali problemi.

    Nell’ipotesi migliore, possono essere evitate comunicazioni e richieste di prestazioni superflue, altrimenti, se si rivela necessario un maggiore sostegno da parte dell’AI, si accelerano le comunicazioni e richieste di prestazioni opportune cosicché l’AI può agire più rapidamente, aumentando le probabilità d’integrazione delle persone interessate.

    La consulenza finalizzata all’integrazione comprende colloqui di consulenza a bassa soglia con le persone con problemi di salute, i datori di lavoro, i medici curanti nonché gli specialisti del settore scolastico e formativo, su richiesta dei medesimi. In questo contesto sono ad esempio fornite informazioni generali circa il mandato e le prestazioni dell’AI, l’approccio da adottare in caso di malattie sul posto di lavoro, il rilevamento tempestivo o la richiesta di prestazioni all’AI.

    Annuncio e intervento tempestivo

    L’esperienza insegna che più a lungo una persona rimane senza lavoro, più si riducono le possibilità di trovare un impiego adeguato. Al fine di avviare per tempo le procedure necessarie, si raccomanda di annunciarsi all’AI quanto prima.

    In un primo passo, l’AI può offrire aiuto nel quadro del cosiddetto «intervento tempestivo». Una volta annunciatasi, la persona assicurata viene invitata dall’ufficio AI a un primo colloquio per valutare i danni alla salute e le loro ripercussioni sulla collocabilità, ma pure per accertare le risorse personali e professionali ancora esistenti. Questa prima valutazione serve a definire il mandato da assegnare agli specialisti d’integrazione professionale dell’AI.

    Scopo dei provvedimenti è offrire per tempo agli adolescenti e ai giovani adulti che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa sostegno nel percorso verso una formazione professionale o una prima assunzione nel mercato del lavoro primario, consentire agli adulti incapaci al lavoro di mantenere il posto di lavoro nell’azienda attuale, cambiare posto all’interno della medesima (trasferimento interno) o assumere un nuovo posto di lavoro in un’altra azienda. I provvedimenti d’intervento tempestivo si rivolgono dunque a persone incapaci al lavoro, persone minacciate da un’incapacità al lavoro di durata prolungata (con o senza rapporto di lavoro in essere), nonché persone a partire da 13 anni compiuti con un danno alla salute che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e devono essere integrate nel mondo del lavoro. Nel quadro dell’intervento tempestivo, la persona con disabilità può beneficiare di tutti i provvedimenti professionali senza prima richiedere approfonditi rapporti medici e procedere a ulteriori accertamenti giuridici. L’obiettivo dell’intervento tempestivo è quello di trovare una soluzione il più rapidamente possibile senza superare l’importo massimo concesso all’AI di 20’000 franchi per persona. Durante i provvedimenti d’intervento tempestivo, non sussiste alcun diritto a un’indennità giornaliera dell’AI. Queste due limitazioni decadono nel momento in cui l’AI ha eseguito i necessari accertamenti medici e di diritto assicurativo volti ad accordare i provvedimenti d’integrazione ordinari, di norma al massimo dodici mesi dopo l’annuncio all’AI.

    Consulenza e accompagnamento

    La consulenza e l’accompagnamento duraturi e costanti della persona assicurata e del suo datore di lavoro approfondiscono le prestazioni di consulenza fornite dagli uffici AI nell’ambito della gestione dei casi.

    Questa prestazione consente agli uffici AI di mantenere contatti vincolanti con la persona assicurata prima, durante e tra i provvedimenti d’integrazione, nonché nella fase dell’esame del diritto a una rendita e fino a tre anni dopo lo svolgimento dell’ultimo provvedimento d’integrazione, al fine di poter seguire in modo ottimale il processo d’integrazione.

    La prestazione di consulenza e accompagnamento è accordata a persone che partecipano o hanno partecipato a un provvedimento d’integrazione, persone per le quali si esamina il diritto a una rendita o la cui rendita è stata soppressa dopo la conclusione dei provvedimenti di reintegrazione. Si rivolge sia alla persona assicurata sia al suo datore di lavoro, e include anche prestazioni di coaching e la ricerca di un posto.

    Provvedimenti di reinserimento

    Per gli adolescenti e i giovani adulti con danni alla salute senza esperienza lavorativa, le transizioni dalla scuola dell’obbligo alla formazione professionale e da quest’ultima al mercato del lavoro comportano spesso grandi sfide.

    L’AI li sostiene in modo mirato con diversi provvedimenti d’integrazione professionale e, fino ai 25 anni, anche con provvedimenti di reinserimento. Pure agli adulti con esperienza lavorativa sono accordati provvedimenti di reinserimento se necessitano di un provvedimento a bassa soglia per stabilizzare la personalità nonché stabilizzare e potenziare la propria capacità di presenza, nonché di adattamento al processo lavorativo.

    In termini di luogo di svolgimento, durata e contenuto, i provvedimenti di reinserimento per adolescenti e giovani adulti vengono definiti tenendo conto specificamente del bisogno personale e delle capacità della singola persona assicurata. Richiedono una presenza di almeno otto ore la settimana e di norma durano un anno, in casi eccezionali anche di più.

    I provvedimenti di reinserimento per adulti presuppongono che la persona sia invalida o minacciata da un’invalidità e che per almeno sei mesi ha presentato un’incapacità al lavoro almeno del 50 per cento. È inoltre necessario un tempo di presenza pari ad almeno otto ore la settimana. I provvedimenti di reinserimento possono durare fino a un anno, in casi eccezionali anche di più. Volti a preparare all’integrazione professionale, si tratta di programmi di riabilitazione socioprofessionali per l’adattamento al processo lavorativo, la promozione della motivazione al lavoro, la stabilizzazione della personalità, l’esercizio delle capacità sociali di base e l’aumento della resistenza. In genere, hanno luogo in centri d’integrazione specializzati, ma possono essere svolti anche direttamente presso un datore di lavoro, se se ne trova uno.

    Per un provvedimento di reinserimento sul mercato del lavoro primario, al datore di lavoro può essere versata un’indennità se l’assistenza della persona assicurata gli provoca un maggior costo (p.es. nel quadro di un’introduzione). Durante il provvedimento, la persona percepisce di norma un’indennità giornaliera dell’AI.

    Esempio

    18 mesi fa, R. ha perso l’impiego a causa di una grave depressione e un disturbo d’ansia. Nel frattempo, il suo stato di salute si è stabilizzato. I medici sono dell’opinione che possa essere riavvicinato gradualmente al mondo del lavoro. L’AI gli accorda pertanto provvedimenti di reinserimento per prepararlo all’integrazione professionale. R. incomincia il suo allenamento con un grado di presenza del 30 per cento, che man mano porta al 60 per cento. Una volta concluso con buon esito l’allenamento, l’AI dispone un collocamento.

    Prestazioni dell’AI per la ricerca di un impiego

    Chi, a causa di un danno alla salute, necessita di aiuto nella ricerca di un posto di lavoro adeguato ha diritto a un sostegno attivo da parte degli specialisti dell’ufficio AI.

    Lo scopo dell’orientamento professionale dell’AI è sostenere le persone assicurate a trovare attività professionali o possibili formazioni realizzabili, confacenti alla loro età, al loro grado di sviluppo nonché alle loro capacità e inclinazioni. Hanno diritto all’orientamento professionale le persone con prima formazione professionale e/o esperienza lavorativa e che a causa dell’invalidità sono limitate nello svolgimento dell’attività attuale e necessitano pertanto di un orientamento professionale specializzato, nonché le persone assicurate che si accingono a iniziare una formazione professionale e/o che a causa dell’invalidità sono limitate nella scelta della professione e necessitano pertanto di un orientamento professionale specializzato. Secondo le circostanze, hanno diritto anche a provvedimenti preparatori, della durata massima di dodici mesi, in vista dell’accesso a una formazione (p.es. stage nel mercato del lavoro primario).

    Il collocamento dell’AI comprende varie attività: consulenza per l’allestimento della documentazione e per la redazione della lettera di candidatura o per la preparazione a un colloquio, segnalazione di posti disponibili, invio della candidatura a potenziali datori di lavoro e, nel caso ideale, effettivo collocamento. In considerazione dell’odierno mercato del lavoro, questo compito è molto impegnativo e presuppone la motivazione della persona con disabilità e una buona collaborazione con i collocatori dell’ufficio AI. Il collocamento può consistere anche nel mantenimento del posto di lavoro per le persone assicurate il cui posto attuale deve essere adattato per motivi di salute o che possono essere trasferite all’interno dell’azienda.

    Il diritto al collocamento presuppone che, a causa di un danno alla salute, la persona assicurata rischia di perdere il posto di lavoro o è notevolmente limitata nella ricerca di un impiego. Essa deve inoltre essere idonea all’integrazione, e il profilo di esigibilità e possibili attività alternative devono essere noti. Se il collocamento dell’AI non dà l’esito auspicato, in genere viene sospeso dopo sei mesi. È tuttavia possibile impedirlo: diversi tribunali hanno stabilito che un collocamento può essere prolungato oltre i sei mesi se la persona nel bisogno collabora attivamente e la ricerca di un posto di lavoro non è palesemente senza speranza.

    Esempio

    M. non ha una formazione e per anni ha lavorato come donna delle pulizie, finché non le è stata diagnosticata la sclerosi multipla. A causa del decorso a ondate della malattia, è stata costretta a ridurre sempre più il grado di occupazione fino al momento in cui non le è più stato possibile far fronte all’impegno fisico richiesto dalla sua occupazione.
    M. vuole assolutamente continuare a lavorare, per cui si annuncia all’AI per i provvedimenti professionali. Gli specialisti dell’ufficio AI stabiliscono innanzitutto quale sforzo fisico M. è ancora in grado di sopportare e poi le illustrano quali attività sono adeguate alla sua resistenza e al suo profilo professionale. Nel quadro del collocamento, M. riesce così a trovare un’attività all’80 per cento da svolgere perlopiù da seduta in una ditta di produzione.

    L’AI può assegnare un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni al fine di appurare le capacità effettive sul mercato del lavoro della persona con diritto al collocamento. Il lavoro a titolo di prova non crea un rapporto di lavoro in senso giuridico e il datore di lavoro non deve sostenere alcun costo salariale. Il lavoro prestato è indennizzato da un’indennità giornaliera dell’AI. Il datore di lavoro può quindi verificare senza alcun rischio se la persona con disabilità soddisfa i suoi requisiti e quest’ultima può a sua volta mettere alla prova le sue capacità sul libero mercato del lavoro

    Chi ha diritto al collocamento entra in linea di conto anche per la fornitura di personale a prestito. Ciò significa che la persona assicurata viene assunta da un prestatore di personale e lavora a prestito in un’impresa acquisitrice del mercato del lavoro primario. Con la fornitura di personale a prestito, la persona assicurata ha la possibilità di esercitare un’attività remunerata nel mercato del lavoro primario e di acquisire ulteriore esperienza professionale, mentre l’impresa acquisitrice ha la possibilità di valutarla in vista di una possibile assunzione. Nel caso ideale, l’impresa acquisitrice assume la persona assicurata subito dopo la fornitura di personale a prestito. Il prestatore di personale, che deve disporre di conoscenze specialistiche sul collocamento di persone con danni alla salute, riceve un’indennità per la ricerca di un impiego adeguato in un’impresa acquisitrice e il relativo collocamento, nonché la fornitura di personale a prestito. Secondo le circostanze, riceve inoltre un’indennità per sopperire all’aumento dei contributi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia e della previdenza professionale.

    Gli sforzi dell’AI per la ricerca di un lavoro variano molto da Cantone a Cantone. Alcuni uffici AI limitano il loro sostegno a candidature a posti segnalati pubblicamente, altri cercano il contatto con i datori di lavoro e si adoperano in ogni modo per trovare un posto. Per la ricerca di un posto di lavoro adeguato non sono quindi decisivi soltanto i propri sforzi e la disponibilità di fondo del datore di lavoro ad assumere persone con disabilità, bensì spesso anche il domicilio e quindi il relativo ufficio AI.

    Esempio

    H. lavora come autista. L’insorgenza di un’epilessia gli impedisce di continuare a esercitare la professione. Dopo vari colloqui con l’orientatore professionale dell’AI e al termine di un accertamento delle capacità, l’AI gli trova un posto a titolo di prova per sei mesi come portinaio. Purtroppo, dopo tre mesi la prova deve essere interrotta per ragioni mediche. L’AI avvia le pratiche per la verifica del diritto a una rendita.

    Incentivi per datori di lavoro disposti ad assumere persone con disabilità

    La legge prevede diversi incentivi volti ad agevolare l’assunzione di una persona con disabilità. È importante, perché molti datori di lavoro temono che un neo assunto con problemi di salute possa non fornire le prestazioni auspicate oppure tornare inabile al lavoro nel giro di breve tempo, e di dover così assumersi le conseguenze del caso. Tra questi incentivi figurano l’assegno per il periodo d’introduzione e l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi.

    Se la persona ha trovato un posto di lavoro grazie al collocamento dell’AI, quest’ultima accorda un assegno per il periodo d’introduzione necessario, ma al massimo per 180 giorni. L’assegno è versato al datore di lavoro a compensazione del fatto che nel periodo d’introduzione il neoassunto non ha ancora raggiunto le capacità effettive corrispondenti al salario convenuto. Il datore di lavoro è tenuto a versare il pieno stipendio sin dall’inizio e a computare i contributi alle assicurazioni sociali.

    Esempio

    L’ufficio AI ha trovato per M. un posto all’80 per cento in una ditta di produzione. Dato che la signora non ha mai svolto prima un’attività del genere, all’inizio non dispone ancora delle capacità effettive corrispondenti al salario convenuto. A titolo di compensazione, l’AI versa alla ditta un assegno per tre mesi d’introduzione pari a 2/3 del salario versato a M.

    L’AI può inoltre versare al datore di lavoro un’indennità per sopperire all’aumento dei contributi se nell’arco di tre anni la persona assicurata ricollocata ridiventa incapace al lavoro per più di quindici giorni e se all’insorgere della nuova incapacità al lavoro il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi. Se la persona assicurata in un caso simile continua a percepire il salario o un’indennità giornaliera in caso di malattia, a partire dal sedicesimo giorno al datore di lavoro è versata un’indennità (48 franchi al giorno per aziende con fino a 50 dipendenti, 34 franchi al giorno per aziende con più di 50 dipendenti) per tutto il tempo in cui è versato il salario o l’indennità giornaliera in caso di malattia. Non è necessario che l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o la cassa pensioni del datore di lavoro aumenti effettivamente i contributi in seguito al «sinistro».

    Esempio

    Dopo due anni, la sclerosi multipla si manifesta nuovamente imponendo a M. una prolungata incapacità al lavoro. Poiché è assicurata dalla ditta, M. percepisce in sostituzione del salario un’indennità giornaliera in caso di malattia. A partire dal sedicesimo giorno di incapacità al lavoro, l’AI versa al datore di lavoro un’indennità per sopperire all’aumento dei contributi. Dato che la ditta ha 75 collaboratori, l’indennità sarà di 34 franchi al giorno.

    Basi giuridiche

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