Definizione e determinazione dell’invalidità

Una rendita è accordata soltanto se sussiste un’invalidità in senso giuridico e se tale invalidità raggiunge un determinato grado. La presenza di problemi di salute rilevanti non dà automaticamente diritto a una rendita, dato che l’invalidità è riconosciuta solo dal momento in cui tali problemi limitano le possibilità di conseguire un reddito con l’attività abituale o un’attività adeguata, rispettivamente lo svolgimento dei precedenti compiti. Può quindi capitare – con somma sorpresa di molti – che un paraplegico non riceva alcuna rendita perché è ben integrato professionalmente.

Nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, la determinazione dell’invalidità è la questione che più di tutte sfocia regolarmente in conflitti giuridici. Da un lato perché per gli interessati si tratta di un problema esistenziale. Solo chi dispone dei mezzi necessari può infatti partecipare attivamente alla vita sociale. Dall’altro, però, le rendite gravano sugli assicuratori sociali e sulla collettività, perciò i criteri di assegnazione devono essere restrittivi.

In questo capitolo spieghiamo a quali condizioni il diritto svizzero delle assicurazioni sociali riconosce un’invalidità e come viene determinato il grado di invalidità. Non potendo scendere nei dettagli di tutte le particolarità, i ragguagli si limitano ai principi fondamentali.


    Il concetto di invalidità

    La legge definisce invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto la persona alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.

    Ogni invalidità deve pertanto innanzitutto essere dovuta a un danno alla salute. La causa di tale danno non ha alcun peso, non importa quindi se l’invalidità è dovuta a una malattia presente dalla nascita o sopraggiunta in un secondo tempo oppure a un infortunio.

    Il danno alla salute può essere di natura fisica, mentale o psichica. Mentre in genere i problemi fisici e sensoriali possono essere comprovati con la diagnostica per immagini e con esami clinici, con quelli mentali e psichici insorgono grandi difficoltà.

    Esempio

    A causa di un’infermità congenita, S. soffre di una capacità intellettiva ridotta. In un test è stato riscontrato un QI di 75 e da un esame neuropsicologico sono emersi deficit considerevoli a livello di percezione e concentrazione. Secondo la prassi vigente, il danno alla salute mentale è dato in presenza di un QI inferiore a 70. Poiché S. ha però anche altre carenze, gli si riconosce un’invalidità.

    Esempio

    H. è giunta in Svizzera otto anni fa e fatica a esprimersi nella lingua del posto. Il marito la lascia e sul posto di lavoro la pressione aumenta. H. rischia di perdere l‘impiego. La donna reagisce con una depressione. Fintanto che il danno di natura psichica è riconducibile innanzitutto a fattori personali e socioculturali, in base alla prassi vigente non è considerato invalidante. Soltanto se il disturbo depressivo si manifesta in modo autonomo e si cronicizza a H. viene riconosciuta un’invalidità.

    Un danno alla salute da solo non basta per presumere un’invalidità, anche se influenza considerevolmente l’integrità fisica e mentale della persona. Per le assicurazioni sociali, diventa rilevante nell’ottica del diritto a una rendita quando esso limita la capacità al guadagno per oltre un anno. Fa quindi stato la misura in cui le possibilità di conseguire un reddito sono limitate dal danno alla salute.
    Un’invalidità sussiste inoltre soltanto se l’incapacità al guadagno della persona è la conseguenza diretta del danno alla salute e non di altri fattori. Il nesso causale deve essere dato. Non sono invece considerati fattori personali come statuto di straniero, problemi linguistici, età o difficoltà sul mercato del lavoro (recessione).

    Esempio

    F. ha 53 anni a da trenta lavora come manovale. A causa di problemi al ginocchio, è costretto a rimanere a casa. Gli accertamenti dell’AI confermano il danno alla salute. F. non può più riprendere la sua occupazione, ma dispone della piena capacità lavorativa in un’attività più leggera da svolgere prevalentemente in posizione seduta. Nonostante l’aiuto dell’AI, F. non riesce a trovare un nuovo posto. Il fatto che F. non trovi lavoro a causa dell’età, dei deficit linguistici e di una capacità di adattamento piuttosto modesta non fa stato per la determinazione del grado di invalidità. Soltanto quando una persona è costretta ad abbandonare per ragioni di salute un’attività pluriennale poco prima di raggiungere l’età AVS si tiene conto del fatto che essa non potrà praticamente più essere inserita.

    Ci sono determinati gruppi di persone per cui l’incapacità al guadagno è un criterio inadeguato per la determinazione di un’invalidità, pensiamo ad esempio alle/ai casalinghe/i, che anche in assenza di problemi di salute non eserciterebbero un’attività lucrativa. Queste persone sono considerate invalide quando non sono più in grado di svolgere le mansioni consuete (p.es. gestione dell’economia domestica e cura dei figli) per oltre un anno.

    Prassi del Tribunale federale in materia di disturbi da dolore somatoforme, patologie psicosomatiche simili e depressioni e dipendenze

    Prima, determinati danni alla salute erano considerati oggettivamente superabili e non costituivano pertanto in genere motivo di invalidità.

    si trattava degli stati dolorifici e infiammatori non spiegabili organicamente (almeno non nell’entità dichiarata), come i disturbi da dolore somatoforme, la fibromialgia, la sindrome da fatica cronica, l’ipersonnia o il colpo di frusta senza disfunzioni organiche comprovabili, i quali venivano riuniti sotto il termine di «sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata».

    In una sentenza del 2015 (141 V 281), il Tribunale federale ha abbandonato la prassi basata sulla presupposizione che i disturbi da dolore somatoforme e le patologie psicosomatiche simili di norma possano essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e ha stabilito che in futuro debba essere valutata in modo aperto l’effettiva prestazione di ogni persona con una diagnosi simile. Al posto della presupposizione legale vigente finora, il Tribunale federale ha definito uno schema di valutazione normativo strutturato con indicatori. In particolare va verificato se sono state esaurite le possibilità terapeutiche indicate secondo lo stato della scienza e se la persona ha cooperato al trattamento. Va inoltre accertato se i dolori lamentati sono plausibili e se si manifestano in ugual misura nella vita privata e professionale. Infine, la giurisprudenza del Tribunale federale esige che vengano considerate le risorse personali utili per il superamento del disturbo, ma pure ulteriori diagnosi somatiche o psichiatriche che, secondo la situazione, complicano il processo di guarigione. L’invalidità viene riconosciuta o non riconosciuta sulla base dell’esito di questa approfondita verifica. Da una sentenza del Tribunale federale di fine 2017 (143 V 418), lo schema di valutazione strutturato vale anche per la verifica di malattie psichiche, in particolare di depressioni. Con una sentenza di metà 2019 (145 V 215), il Tribunale federale ha poi esteso lo schema di valutazione strutturato anche alle dipendenze.

    Esempio

    T. soffre da molti anni di dolori diffusi, che il medico ha attribuito a una fibromialgia. Questa condizione l’ha costretta tre anni fa a lasciare il lavoro. Tutte le terapie tentate hanno finora fallito.
    L’AI dovrà verificare sulla base degli indicatori definiti dal Tribunale federale se la fibromialgia e le sue conseguenze possano essere riconosciute come invalidanti.

    Esempio

    B. fa un uso eccessivo di alcol e per questo ha perso il posto in cui lavorava da molti anni. A causa di questa dipendenza, i medici non lo considerano più collocabile sul mercato del lavoro.
    Ai sensi delle assicurazioni sociali, le dipendenze (come l’alcolismo, la dipendenza da farmaci e droga) sono state a lungo considerate invalidanti soltanto erano la conseguenza di un altro problema di salute (p.es. un grave disturbo della personalità) oppure se erano all’origine di un problema irreversibile (p.es. disturbo neuropsicologico). Per poter valutare quest’ultimo aspetto, gli assicuratori sociali esigevano spesso che la persona si sottoponesse a una terapia di disassuefazione. Dalla sentenza di metà 2019 del Tribunale federale (145 V 215), in base alla quale lo schema di valutazione strutturato deve essere applicato anche alle dipendenze, l’AI deve accertare il diritto alla rendita di B. tramite tale schema. Secondo il caso, l’AI può accordare a B. una rendita invitandolo però, nel quadro dell’obbligo di riduzione del danno, a prendere parte a un trattamento medico ragionevolmente esigibile (p.es. disassuefazione).

    Diversi metodi per la determinazione dell’invalidità

    La determinazione del grado di invalidità è spesso complessa e dà adito a numerose controversie giudiziarie. Nell’assicurazione invalidità,  si utilizzano tre metodi.

    • Il metodo del confronto dei redditi è applicato quando la persona senza danni alla salute avrebbe, con grande probabilità, potuto esercitare un’attività lucrativa al 100 per cento.
    • Il metodo del confronto delle attività è applicato quando la persona senza danni alla salute non avrebbe, con grande probabilità, esercitato un’attività lucrativa, ma sarebbe stata in grado di svolgere le «mansioni consuete» (p.es. occuparsi dell’economia domestica o badare ai figli).
    • Il metodo misto è applicato quando la persona senza danni alla salute avrebbe svolto un’attività lucrativa a tempo parziale e anche le mansioni consuete.

    Per la scelta del metodo è sempre determinante quello che la persona farebbe senza il danno alla salute. Dato che è impossibile avere una risposta certa, si cerca di stabilire lo scenario più probabile. I servizi di accertamento dell’AI valutano la questione sulla base di un colloquio con la persona interessata e in considerazione della situazione prima dell’invalidità.

    Esempio

    C. ha 38 anni, è sposata da dieci e fino a poco prima della nascita della figlia di otto anni ha lavorato al 100 per cento come impiegata di commercio. Da allora, si occupa della casa e della bambina. Cinque anni fa le è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Quando il suo stato di salute si è aggravato considerevolmente, si è annunciata all’AI. Prima dell’invalidità, C. non esercitava un’attività lucrativa, è un dato di fatto, ma è senz’altro ipotizzabile che senza malattia avrebbe ripreso a lavorare, per esempio quando la figlia avrebbe incominciato la scuola. Per l’AI fa stato lo scenario più probabile e per determinarlo si basa sulla situazione concreta (rapporto della donna con la professione, condizioni economiche, bisogno di assistenza della figlia). In questo caso, il servizio di accertamento dell’AI giunge alla conclusione che molto probabilmente C. avrebbe ripreso a lavorare al 50 per cento. Viene così applicato il metodo misto.

    Nell’assicurazione contro gli infortuni e nella previdenza professionale, il grado di invalidità viene invece sempre stabilito con il metodo del confronto dei redditi.

    Il metodo del confronto dei redditi

    Con il metodo generale del confronto dei redditi, il grado di invalidità è determinato sulla base di un confronto di due redditi.

    • il reddito che con grande probabilità la persona conseguirebbe senza problemi di salute (reddito senza invalidità) e
    • il reddito che la persona potrebbe teoricamente ancora conseguire sul mercato del lavoro equilibrato al termine della cura ragionevolmente esigibile e dei provvedimenti d’integrazione (reddito ragionevolmente esigibile con invalidità).

    Esempio

    Prima dell’infortunio, T. lavorava come conciatetti e conseguiva un reddito mensile di 5900 franchi. Dato che T. avrebbe continuato a lavorare e il datore di lavoro avrebbe adeguato lo stipendio al rincaro, il reddito senza invalidità è di 6000 franchi. A parere del medico, T. può ancora esercitare una leggera attività adeguata a metà tempo. L’ufficio AI calcola un reddito ragionevolmente esigibile con invalidità di 2400 franchi al mese. Dal confronto tra i due redditi emerge una perdita di guadagno del 60 percento. Il grado di invalidità di T. è quindi pari al 60 percento.

    Come viene calcolato il reddito senza invalidità?

    Il punto è quanto una persona guadagnerebbe nel momento del confronto dei redditi se non sussistesse il danno alla salute. Se una persona ha esercitato la sua professione per molti anni e ha dovuto smettere o ridurre soltanto per ragioni di salute, si prende l’ultimo reddito conseguito prima del problema di salute e lo si adegua all’evoluzione del salario nominale.

    È più complicato quando la persona ha cambiato spesso posto di lavoro, ha conseguito redditi molto diversi ed è stata anche disoccupata. In simili casi, di norma ci si rifà alla statistica dei salari medi conseguiti in Svizzera nella professione appresa secondo l’Ufficio federale di statistica (tabelle della RSS, rilevazione svizzera della struttura dei salari).

    Le tabelle della RSS sono consultate anche per verificare la necessità di procedere alla cosiddetta parallelizzazione dei redditi: se il reddito senza invalidità è fissato sulla base dell’ultimo reddito effettivamente conseguito, occorre accertare se sia sotto la media di quello usuale nel settore. L’inferiorità alla media è data quando l’ultimo reddito effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al salario usuale nel settore. Se l’inferiorità alla media è accertata, si procede alla parallelizzazione. Ciò significa che per il reddito senza invalidità non viene considerato l’ultimo reddito effettivamente percepito, bensì il 95 per cento del reddito usuale nel settore secondo la tabella della RSS.

    Se la disabilità è congenita o è subentrata durante l’adolescenza e la persona non ha potuto seguire una formazione professionale, è difficile stabilire il reddito potenzialmente conseguibile senza danno alla salute. In mancanza di una base di confronto precisa, come reddito senza disabilità si prende il salario statisticamente medio in Svizzera.

    Esempio

    O. ha un disturbo mentale. Dopo aver frequentato la scuola speciale, ha seguito in un centro d’integrazione una formazione pratica nel campo del giardinaggio. Dato che non si tratta di una formazione riconosciuta, come reddito senza invalidità per la determinazione dell’invalidità di O. viene usato il salario medio di un dipendente (secondo le tabelle della RSS dell’Ufficio federale di statistica).

    È particolarmente difficile determinare il reddito senza invalidità delle persone con un’attività indipendente, il cui guadagno è sovente soggetto a grandi oscillazioni. Come reddito senza invalidità si ricorre pertanto alla media degli ultimi anni, una pratica tuttavia non ammissibile quando l’azienda è ancora nella fase iniziale ed è ragionevole presumere che si sarebbe sviluppata ancora. In simili casi, il presunto reddito senza invalidità deve essere calcolato sulla base di un accertamento in loco e in considerazione dei risultati di aziende analoghe.

    Esempio

    P. gestisce una piccola panetteria. Dai bilanci degli ultimi tre anni risulta che in media ha conseguito, e dichiarato, utili tra i 28'000 e i 36'000 franchi. Si presume che, senza malattia ai polmoni, P. avrebbe continuato la sua attività. L’ufficio AI considera pertanto come reddito ipotetico senza invalidità un importo annuo adeguato al rincaro di 35'000 franchi. Dire che P. avrebbe guadagnato di più lavorando come dipendente di una grande panetteria non cambia nulla, perché per la determinazione del reddito in regime di capacità di guadagno fa stato unicamente quello che una persona con grande probabilità guadagnerebbe senza problemi di salute, non quello che avrebbe potuto guadagnare.

    Come viene calcolato il reddito ragionevolmente esigibile con invalidità?

    Il reddito con invalidità equivale al reddito che una persona con problemi di salute avrebbe ragionevolmente potuto conseguire dopo i ragionevoli provvedimenti medici e d’integrazione professionale sul mercato del lavoro equilibrato. Che cosa sia «ragionevole» è stabilito perlopiù dalla valutazione medica.

    Il fatto che la persona con problemi di salute eserciti effettivamente un’attività ragionevolmente esigibile non fa stato per la determinazione del reddito con invalidità. Per le persone che per qualsiasi motivo non lavorano nella misura equivalente alla capacità stabilita dal medico, il reddito ragionevolmente esigibile con invalidità non è stabilito sulla base del reddito effettivo, bensì solitamente di salari medi statistici calcolati dall’Ufficio federale di statistica (tabelle della RSS, rilevazione svizzera della struttura dei salari). Se l’invalidità consente alla persona di lavorare soltanto con una capacità funzionale del 50 per cento o meno, si procede a una deduzione del 10 per cento dal reddito con invalidità calcolato statisticamente (deduzione per lavoro a tempo parziale). Per tutti i diritti a rendite maturati a partire dal 1° gennaio 2024, al salario secondo la tabella RSS viene applicata una deduzione forfetaria del 10 per cento. Per le persone con una capacità funzionale del 50 per cento o inferiore, quindi, dal 1° gennaio 2024 la deduzione è pari al 20 per cento.

    Esempio

    S. in passato ha lavorato come infermiera, ma i periti medici non pensano che possa riprendere tale mansione. Essi considerano tuttavia ragionevole che S. svolga un’attività leggera al 70 per cento che non le imponga di stare a lungo in piedi o di sollevare pesi superiori ai cinque chili. In realtà, S. lavora al 40 per cento nel negozio dello zio. Dato che S. non raggiunge il grado di occupazione ragionevolmente esigibile, il reddito con invalidità non è calcolato sulla base del suo reddito effettivo, bensì sulla scorta della statistica dei salari medi erogati agli ausiliari (tabella RSS). Per il diritto alla rendita viene considerato il 70 per cento di questo salario, al quale a partire dal 1° gennaio 2024 viene applicata una deduzione forfetaria del 10 per cento.

    Se S. fosse capace al lavoro soltanto per il 50 per cento, dal 1° gennaio 2024 il reddito con invalidità calcolato sulla base della tabella RSS e computato nella misura del 50 per cento verrebbe ridotto del 20 per cento.

    Per la determinazione del reddito con invalidità, le assicurazioni sociali non guardano alle possibilità di salario sul mercato del lavoro reale, bensì su un mercato del lavoro «equilibrato» che offre l’intera gamma di possibili attività. Ne risulta che molte persone con disabilità non trovano né un lavoro né ricevono una rendita.

    Esempio

    Per 38 anni, K. ha lavorato come falegname, attività che a causa della sua malattia neurologica non può più svolgere, su questo sono tutti concordi. Secondo il servizio medico dell’ufficio AI, tuttavia, per un’attività leggera, non ripetitiva, che non richieda sforzi fisici e che consenta di fare una pausa ogni ora, egli è ancora capace all’80 per cento. K. ha però 57 anni e, nonostante un’intensa ricerca, non trova a una distanza ragionevole dal suo domicilio un datore di lavoro disposto a offrirgli una simile attività. Malgrado ciò, l’AI parte del presupposto che su un mercato del lavoro equilibrato un simile impiego ci sia e calcola il reddito con invalidità basandosi sui salari medi statistici per attività senza formazione (tabella RSS), applicando poi l’80 per cento di capacità lavorativa. Per un eventuale diritto a una rendita a partire dal 1° gennaio 2024, al salario secondo la tabella RSS viene applicata una deduzione forfetaria del 10 per cento.

    Se una persona è costretta per ragioni di salute a rinunciare all’attività abituale poco prima dell’età AVS, secondo il caso e a determinate condizioni viene riconosciuto che il ripiego su una possibile attività adeguata teorica non è applicabile nemmeno su un mercato del lavoro equilibrato. In una situazione del genere, nasce il diritto a una rendita AI intera.
    Fa dunque sempre stato quello che una persona con problemi di salute può ancora guadagnare con le sue prestazioni effettive. Se, per ragioni di responsabilità sociale, un datore di lavoro mantiene immutato il salario di un collaboratore pluriennale nonostante questi sia di gran lunga meno performante di prima, per la determinazione del reddito con invalidità si tiene conto di questo cosiddetto salario sociale nella misura in cui esso sia soggetto ai contributi AVS.

    Il metodo del confronto delle attività

    Il metodo del confronto delle attività è applicato a tutte le persone che anche senza danni alla salute non avrebbero esercitato un‘attività lucrativa e si sarebbero dedicate alle loro «mansioni consuete». In primis, si pensa alle/ai casalinghe/i.

    Sono considerate mansioni consuete, oltre alla gestione dell’economia domestica, anche la cura e l’accudimento di figli e altri congiunti. Non sono invece riconosciute come tali attività di pubblica utilità e artistiche, né le pure attività del tempo libero. In questi casi, l’invalidità è determinata rilevando e ponderando le varie attività che una persona svolgerebbe senza danni alla salute, e verificando per ognuna di queste attività in quale misura esse siano ancora possibili e ragionevolmente esigibili da una persona con disabilità. La somma delle limitazioni così ottenuta dà il grado di invalidità.

    Esempio

    Dopo un grave incidente, S. è paraplegica. Prima dell’infortunio, non esercitava un’attività lucrativa, ma si occupava della casa e dei figli di due e quattro anni. S. indica che anche senza l’infortunio non avrebbe ripreso a lavorare fino al momento in cui i figli sarebbero andati a scuola. Il grado di invalidità di S. viene quindi determinato con il metodo del confronto delle attività. Una collaboratrice del servizio di accertamento dell’ufficio AI si reca a casa di S. e, sulla base di un questionario, rileva la capacità lavorativa della donna nei vari ambiti domestici (spesa, cucina, pulizie, bucato, cura dei figli ecc.), giungendo a un grado di invalidità del 54 per cento. S. ottiene quindi l’equivalente rendita AI.

    Il grado di invalidità di chi si occupa dell’economia domestica è spesso notevolmente inferiore rispetto a quello delle persone che esercitano un’attività lucrativa. Il motivo risiede nel fatto che chi lavora in casa – se non ha figli piccoli da seguire – è libero di organizzarsi la giornata e di fare una pausa quando ne ha bisogno. Inoltre, dai conviventi adolescenti e adulti ci si attende ragionevolmente che si assumano una parte delle incombenze domestiche nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno e per sgravare la persona con problemi di salute.

    Il metodo misto

    Il metodo misto è applicato nei casi in cui la persona, senza danno alla salute, eserciterebbe un’attività lucrativa a tempo parziale e in più svolgerebbe le sue mansioni consuete. Questo metodo di determinazione del grado di invalidità nasce dalla combinazione del metodo del confronto dei redditi e di quello del confronto delle attività.

    In una prima fase, si accerta il grado di occupazione presumibile per l’attività lucrativa (p.es. grado di occupazione del 60 per cento). Dalla differenza tra questo dato e il 100 per cento risulta la percentuale dedicata alle mansioni consuete (p.es. 40 per cento). In una seconda fase, viene rilevata, ponderata e sommata a parte l’invalidità in ognuno dei due ambiti (attività lucrativa e mansioni consuete) con il relativo metodo. Da qui risulta il grado di invalidità.

    Importante: per l’ambito dell’attività lucrativa, il reddito ragionevolmente esigibile con invalidità è confrontato con il reddito percepito senza invalidità lavorando al 100 per cento. Il grado di invalidità (parziale) risultante viene poi ponderato con la percentuale dell’occupazione parziale.

    Esempio

    H. è mamma di un bambino di otto anni. Durante il colloquio di accertamento, la persona incaricata dell’AI ritiene la donna credibile quando afferma che senza disturbi psichici lavorerebbe come insegnante al 60 per cento. Per l’AI, H. è quindi attiva professionalmente al 60 per cento e dedita all’economia domestica per il restante 40 per cento. Secondo i medici, H. non è più in grado di lavorare come insegnante, ma in un’attività adeguata potrebbe ancora lavorare al 50 per cento. Dal confronto dei redditi risulta una perdita di guadagno del 45 per cento. Per la gestione dell’economia domestica e l’accudimento del figlio, dagli accertamenti dell’AI H. è limitata al 25 per cento.
    In questo caso, il grado di invalidità è determinato come segue.
    Attività lucrativa 60%
    Invalidità in questo ambito 50%
    Invalidità ponderata (50% del 45%) 30%
      
    Gestione economia domestica 40%
    Invalidità in questo ambito 25%
    Invalidità ponderata (25% del 40%) 10%
       
    Grado di invalidità totale 40% (30% + 10%)

    Per H. risulta un grado di invalidità del 40 per cento, il che le dà diritto a una rendita del 25 per cento.

    Valutazione medica, accertamento professionale e accertamento sul posto

    Come già spiegato in precedenza, per la determinazione dell’invalidità fa stato in primis la valutazione medica. I medici devono dichiarare se e in quale misura la capacità di svolgere l’attività abituale sia limitata e quale altra attività adeguata sia ancora possibile e ragionevolmente esigibile in quale misura e a quali condizioni.

    A tale scopo, gli assicuratori sociali chiedono ai medici curanti di stilare un rapporto, su cui però non si basano più completamente per la loro decisione, affidando la valutazione medica ai loro servizi medici (servizi medici regionali dell’AI, servizi medici circondariali della SUVA ecc.), i quali possono prendere una decisione sulla base della documentazione presentata oppure effettuare a loro volta una visita e procedere a una valutazione in base a questa. Se i servizi medici la considerano necessaria, gli assicuratori sociali organizzano secondo il bisogno una perizia esterna monodisciplinare, bidisciplinare o polidisciplinare.

    Esempio

    W. soffre di dolori alla schiena e alle spalle, di ipertensione, di ansia e di disturbi della personalità. Il servizio medico regionale dell’AI stabilisce che, in questo caso, per accertare la capacità lavorativa è necessaria una perizia polidisciplinare.
    Simili perizie vengono eseguite per l’AI da speciali servizi di accertamento medico. La scelta del servizio di accertamento è casuale e di norma non può essere contestata.
    Nel caso di W., nella loro perizia i medici del servizio di accertamento giungono alla conclusione che con un’attività leggera adeguata egli possa ragionevolmente lavorare al 50 per cento e che in una simile attività possa fornire una prestazione all’80 per cento. Se la perizia è conclusiva (di norma lo si presuppone), l’ufficio AI la utilizza come base per la sua decisione. L’unica possibilità che W. ha di opporsi è di mettere in discussione il risultato della perizia presentando prese di posizione dettagliate e fondate dei medici curanti. Il servizio medico regionale dell’AI stabilisce che, in questo caso, per accertare la capacità lavorativa è necessaria una perizia polidisciplinare. Simili perizie vengono eseguite per l’AI da speciali servizi di accertamento medico (SAM). La scelta del SAM è casuale e di norma non può essere contestata.
    Nel caso di W., i medici del SAM giungono alla conclusione che con un’attività leggera adeguata egli possa ragionevolmente lavorare al 50 per cento e che in una simile attività potrebbe fornire una prestazione all’80 per cento. Se la perizia è conclusiva (di norma lo si presuppone), l’ufficio AI la utilizza come base per la sua decisione. L’unica possibilità che W. ha di opporsi è di mettere in discussione il risultato della perizia presentando prese di posizione dettagliate e fondate dei medici curanti.

    Succede relativamente spesso che le valutazioni mediche contraddicano gli accertamenti professionali svolti in precedenza. I servizi medici e i periti sono tenuti a tenere in considerazione questi risultati. Se vogliono stabilire una capacità lavorativa diversa, devono motivarla nel dettaglio.

    Esempio

    D. è falegname, ma ha dovuto lasciare il posto di lavoro a causa di problemi di salute. L’ufficio AI ha organizzato un accertamento professionale in un centro d’integrazione, da cui è emerso che D. raggiunge solo una prestazione del 40-50 per cento anche in una semplice attività in serie. Se i periti medici intendono definire una capacità lavorativa diversa dal risultato della verifica professionale, devono motivare la loro conclusione in modo convincente. Una delle possibili spiegazioni sarebbe che D. non ha partecipato con grande motivazione all’accertamento professionale o che altre ragioni, diverse dall’invalidità, hanno ridotto le sue prestazioni.

    Non appena in possesso delle conclusioni dei medici, l’incaricato dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni deve determinare il grado di invalidità secondo il metodo applicabile al caso. In seno all’AI, questo compito è delegato a servizi di accertamento specializzati nelle situazioni di persone che senza danno alla salute sarebbero solo in parte abili al lavoro e per le quali va applicato il metodo del confronto delle attività o il metodo misto. Lo stesso accade quando si tratta di determinare l’invalidità di lavoratori indipendenti. I servizi di accertamento incontrano la persona al suo domicilio e redigono un rapporto approfondito con le loro conclusioni. Anche su questi rapporti si può prendere posizione. Gli uffici AI e i tribunali sono tuttavia di norma disposti a derogare dalle raccomandazioni dei servizi di accertamento soltanto se sono dimostrabili in modo convincente notevoli errori di valutazione.

    Basi giuridiche

    Piè di pagina

    Ritorno a inizio pagina