Prestazioni complementari per i casi di garanzia dei diritti acquisiti
L’1.1.2021, sono entrate in vigore le modifiche di legge conseguenti alla riforma delle prestazioni complementari (PC), in linea di principio applicabili a tutti i calcoli delle PC (cfr. capitolo Prestazioni complementari dall’1.1.2021). Considerata però l’esistenza di un’importante eccezione, questo capitolo si occupa ancora del diritto previgente, applicabile per altri tre anni – ossia 2021, 2022 e 2023 – alle persone beneficiarie al 31.12.2020 di PC e alle quali la riforma nel complesso causa una riduzione dell’importo delle PC annuali o addirittura un’esclusione dal diritto alle PC. Per queste persone, l’Ufficio PC calcola il diritto alle PC secondo la nuova legislazione e secondo quella vecchia, e applica l’importo più alto. A seguito di questo disciplinamento della garanzia dei diritti acquisiti può dunque accadere che le modifiche di legge dovute alla riforma delle PC – quindi ad esempio i nuovi importi massimi per gli affitti – siano applicate solo dall’1.1.2024.
Questo capitolo spiega dunque solo come vengono calcolate le PC, quali sono le regole speciali per le persone che vivono in istituto e a quali condizioni possono essere rimborsate anche le spese di malattia e d’invalidità. Le informazioni sul diritto alle PC e sull’obbligo di restituzione sono riportate nel capitolo
Calcolo della prestazione complementare annua
L'importo della PC annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili. Nel caso di una differenza minima tra le spese e il reddito, nella maggior parte dei Cantoni l’importo della PC annua sarà pari almeno ai sussidi per i premi della cassa malati ai quali la persona ha diritto nel rispettivo Cantone (importo minimo delle PC).
Quali spese vengono riconosciute?
Per quanto riguarda le spese riconosciute, il calcolo delle PC prende in conto un importo forfettario destinato a coprire il fabbisogno generale vitale. Per le persone sole, esso si eleva a 20’100 franchi l’anno, per i coniugi a 30’150 franchi l’anno. All’importo sono da aggiungere 10’515 franchi l’anno per ciascuno dei primi due figli, 7010 franchi l’anno ciascuno per il terzo e il quarto figlio, e 3505 franchi l’anno per ogni figlio seguente.
Le spese riconosciute includono la pigione lorda (incluse le spese accessorie) fino a un importo massimo di 13’200 franchi l'anno per le persone sole o di 15’000 franchi l’anno per i coniugi e le persone con figli. Se si rende necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella l’importo aumenta di 3600 franchi. Per le persone che vivono in un’abitazione di loro proprietà, il valore locativo viene considerato una «pigione», a cui si aggiunge un importo forfettario di 1680 franchi l’anno per le spese accessorie. Se l’abitazione è occupata anche da persone escluse dal calcolo delle PC, viene presa in considerazione una percentuale della pigione.
Esempio
F. beneficia di una rendita AI e vive con la sua compagna in un appartamento in affitto. La pigione lorda ammonta a 18’000 franchi l’anno. Il calcolo delle PC prende in considerazione la metà della pigione, vale a dire 9000 franchi l’anno.
I premi dell’assicurazione malattia sono presi in considerazione come segue: non vengono considerati i premi effettivi, bensì il premio medio cantonale o regionale (per i Cantoni con più regioni di premio) dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La parte di PC corrispondente a questi premi non è versata alla persona assicurata ma direttamente alla cassa malati.
Inoltre, per il calcolo delle PC vengono prese in considerazione le spese seguenti.
- I premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione (p.es. AVS/AI).
- Le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.
- Per i proprietari d’immobili, le spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile (pigione o valore locativo).
Il calcolo prende ugualmente in considerazione il reddito da attività lucrativa della persona, da cui viene tuttavia detratta una franchigia non computabile di 1000 franchi l’anno (persone sole) o di 1500 franchi l’anno (coniugi, persone con figli). Infine, solo i due terzi dell’importo restante vengono computati. Questo sistema è inteso come stimolo a esercitare un’attività lucrativa.
Per le persone che percepiscono un quarto di rendita AI, una mezza rendita AI o tre quarti di rendita AI, e che non hanno ancora raggiunto il sessantesimo anno d’età, il calcolo delle PC si basa su un reddito ipotetico da attività lucrativa, vale a dire 26’800 franchi per un grado di invalidità dal 40 al 49 per cento, 20’100 franchi per un grado d’invalidità dal 50 al 59 per cento o 13’400 franchi per un grado d’invalidità dal 60 al 69 per cento. Tale reddito ipotetico può essere computato anche a un coniuge non invalido, fintanto che si possa ragionevolmente pretendere l’esercizio di tale attività. Non è tuttavia possibile prendere in considerazione il reddito ipotetico da attività lucrativa se la persona può dimostrare di aver intrapreso il possibile per trovare un lavoro, senza tuttavia riuscirci. Infine, il reddito ipotetico non può essere computato se l’esercizio di un’attività lucrativa non è possibile a causa di obblighi legati alla cura dei figli o del coniuge.
Esempio
Z., 57 anni, è invalido al 54 per cento e percepisce una rendita AI. Da un punto di vista teorico e dietro decisione dell’AI, Z. potrebbe ancora ricevere un reddito con invalidità di 25’000 franchi, tuttavia da più di un anno Z. sta cercando senza successo un posto di lavoro. Se può dimostrare di aver intrapreso circa otto ricerche di lavoro serie al mese il calcolo delle PC non può computargli un reddito ipotetico da attività lucrativa. Se Z. dovesse invece cessare le ricerche di lavoro e inserirsi in un laboratorio protetto, solo il modesto reddito ottenuto con questa attività potrebbe essere preso in considerazione. Se Z., invece, non si curasse di cercare lavoro e rifiutasse un posto in un laboratorio protetto, l’ufficio PC terrebbe conto di un reddito ipotetico annuo di 12’733 franchi (20'100 franchi meno 1000 franchi per 2/3).
Il calcolo prende altresì in considerazione i proventi della sostanza mobile e immobile, quali gli interessi sui risparmi, il canone di locazione e il valore locativo dell’abitazione. Viene inoltre computato anche un quindicesimo della sostanza (un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia) che supera la franchigia di 37’500 franchi per le persone sole, di 60’000 franchi per i coniugi e di 15’000 franchi per figlio. Questo sistema viene chiamato «computo della sostanza». Se l’abitazione è di proprietà del beneficiario, è preso in considerazione quale sostanza solo il valore eccedente i 112’500 franchi. In deroga a questa regola, la franchigia sale a 300’000 franchi qualora una coppia possieda un immobile che serve da abitazione a un coniuge, mentre l’altro vive in un istituto o in un ospedale; o una persona che beneficia di un assegno per grandi invalidi abiti in un immobile di sua proprietà o del coniuge.
Esempio
I coniugi M. vivono in un’abitazione di loro proprietà. Il valore locativo è di 16’400 franchi l’anno, il valore ufficiale della proprietà è di 400’000 franchi e l’ipoteca si eleva a 120’000 franchi. Poiché il signor M. percepisce un assegno per grandi invalidi, la franchigia è di 300’000 franchi ed è più elevata della sostanza netta proveniente dall’immobile. Il calcolo delle PC non terrà dunque conto di alcuna sostanza ma solo del valore locativo di 16’400 franchi quale reddito proveniente dalla sostanza.
Infine, il calcolo delle PC prende in considerazione anche le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia. Si rinuncia a computarle solo nel caso esse, nonostante l’esecuzione, siano irrecuperabili.
Non sono invece computati gli assegni per grandi invalidi, le borse di studio e altri aiuti all’istruzione, e le prestazioni dei parenti e dell’aiuto pubblico sociale.
Per quanto riguarda il reddito, i Cantoni possono portare il «computo della sostanza» a un quinto della sostanza che supera la franchigia. La maggior parte dei Cantoni ha fatto valere questa possibilità (almeno per i beneficiari di rendite di vecchiaia). Contrariamente a quanto accade per le persone che vivono a casa, se la tassa giornaliera di un istituto comprende anche le spese di cura, l’assegno per grandi invalidi viene inoltre computato come reddito.
Per quanto riguarda le spese riconosciute, al posto dell’importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale e del canone di locazione, vengono considerati la tassa giornaliera dell’istituto o dell’ospedale e un importo per le spese personali. Poiché sono i Cantoni a fissare la tassa massima presa in considerazione e a determinare l’ammontare delle spese personali, si presentano differenze importanti tra un Cantone e l’altro. Alcuni, ad esempio, riconoscono importi molto esigui per le spese personali, che comprendono pur sempre i costi per l’abbigliamento, l’igiene personale, il telefono, i trasporti, le attività culturali, le vacanze ecc.
Esempio
G. vive in un istituto per persone con disabilità nel Canton Berna e lavora nel laboratorio protetto annesso guadagnando 7000 franchi l’anno. Percepisce una rendita d’invalidità di 18’720 franchi l’anno e non possiede alcuna sostanza. Nel Canton Berna, viene riconosciuta una tassa giornaliera d'istituto massima di 135 franchi e un importo per le spese personali di 367 franchi al mese. Il calcolo delle PC si svolge come segue:
Spese riconosciute:
Tassa giornaliera (365 x 135.–) | Fr. 49'275.– |
Importo per le spese personali (12 x 367.–) | Fr. 4'404.– |
Premio della cassa malati | Fr. 6'936.– |
Contributo AVS/AI persone senza attività lucrativa | Fr. 514.– |
Totale spese riconosciute | Fr. 61'129.– |
Redditi computabili:
Rendita | Fr. 18'720.– |
Reddito attività lucrativa (2/3 dopo deduzione franchigia) | Fr. 4'000.– |
Totale redditi computabili | Fr. 22'720.– |
G. riceve una PC di 38'409 franchi l’anno. Per lei, come per molte persone che vivono in istituto, le PC sono superiori alla rendita.
I problemi sopravvengono quando una persona vive in un istituto situato in un Cantone diverso da quello di domicilio. Per quanto riguarda le PC, infatti, un istituto non è considerato il luogo di domicilio e la loro determinazione spetta al Cantone in cui la persona viveva precedentemente. Di conseguenza, la tassa giornaliera è presa in considerazione solo entro l’importo massimo consentito dal Cantone di domicilio, che non corrisponde necessariamente alla tassa realmente applicata dall’istituto. Prima di entrare in un istituto extra-cantonale è dunque importante accertare se il finanziamento è assicurato tramite le PC o per mezzo di garanzie di copertura dei costi del Cantone di domicilio.
Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità
Quando l’ufficio cantonale PC determina le prestazioni annue, può tenere conto degli elementi ricorrenti del reddito e delle spese quali la rendita, il canone locativo ecc., ma non delle spese straordinarie, ad esempio le spese per malattia non coperte e i costi supplementari legati alla disabilità. Per tale ragione, i beneficiari di PC sono tenuti a conservare i giustificativi di tali uscite e a presentarli periodicamente (entro 15 mesi dall’emissione) all’ufficio cantonale preposto per ottenerne il rimborso.
Vengono tuttavia rimborsate solo le spese che non devono essere prese a carico per legge da terzi (p.es. assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni, AI). Le disposizioni relative al computo di un eventuale assegno per grandi invalidi per il rimborso dei costi per le cure e l’assistenza variano da un Cantone all’altro.
Nel caso in cui una domanda di PC viene rifiutata perché i redditi computabili sono leggermente superiori alle spese riconosciute, l’assicurato può presentare una richiesta di rimborso delle spese di malattia e d’invalidità. Il rimborso avverrà tuttavia solo nella misura in cui le spese superino l’eccedenza del reddito.
Esempio
T. percepisce una rendita intera dell’AI e ha fatto domanda di PC che tuttavia è stata rifiutata perché le entrate computabili (36’000 l’anno) sono superiori alle spese riconosciute (34’500 franchi l’anno). T. deve ora sottoporsi a un trattamento dentario del costo di 2500 franchi. Benché non percepisca una PC annua, T. può presentare la fattura alla cassa di compensazione che, se giudica il trattamento adeguato ed economico, la rimborserà di 1000 franchi (ossia il costo del trattamento detratta l’eccedenza del reddito di 1500 franchi).
Le persone che vivono a casa possono beneficiare, oltre alle PC annue e indipendentemente dal loro ammontare, del rimborso per anno civile delle spese di malattia e invalidità fino a un importo massimo di
- 25’000 franchi per persone sole o per coniugi di persone che vivono in istituto;
- 50’000 franchi per le coppie.
Se una persona beneficia di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato, le spese di cura e assistenza possono essere rimborsate fino a un massimo di 60’000 franchi l’anno (grado medio) o di 90’000 franchi l’anno (grado elevato). In questi casi, l’assegno per grandi invalidi è però sempre computato.
Le persone che vivono in istituto possono beneficiare, oltre alle PC annue, anche del rimborso delle spese di malattia e invalidità fino a un importo massimo di 6000 franchi.
Sono considerate rimborsabili le seguenti spese di malattia e d’invalidità comprovate:
- i costi di un trattamento dentale;
- i costi di cura, di aiuto e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
- i costi di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
- i costi legati a diete;
- i costi di trasporto al più vicino luogo di cura;
- i costi di mezzi ausiliari;
- le spese di partecipazione ai costi (franchigia, aliquota percentuale) ai sensi della LAMal.
I Cantoni determinano a quali condizioni e in che misura queste spese debbano essere rimborsate. Per maggiori informazioni al riguardo, occorre consultare le relative leggi e ordinanze cantonali. I Cantoni possono vincolare il rimborso alla condizione che i trattamenti rispettino il principio di adeguatezza ed economicità. In questa sede, non è possibile esporre nel dettaglio le varie disposizioni cantonali.
Per quanto riguarda le spese di cura, assistenza e aiuto a domicilio, si rimanda al capitolo corrispondente («Rimborso da parte delle prestazioni complementari delle spese di cura, assistenza e aiuto a domicilio»).
Prestazioni supplementari dei Cantoni
Oltre alle PC previste dal diritto federale, alcuni Cantoni accordano prestazioni supplementari. Accanto alle prestazioni supplementari della Città e del Cantone di Zurigo, spiccano anche quelle dei Cantoni Basilea-Città e Ginevra. In questa sede non è possibile approfondire tutti i regolamenti cantonali in materia.
Basi giuridiche
Direttive dell’amministrazione sui casi di garanzia dei diritti acquisiti:
Kreisschreiben zum Übergangsrecht der EL-Reform (tedesco)
Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (francese)