Indennità giornaliera in caso di infortunio

Un infortunio è imprevedibile, si verifica di punto in bianco e spesso comporta pesanti conseguenze finanziarie. Se una persona diventa inabile al lavoro a seguito di un infortunio si pone, tra le altre, anche la domanda se sussista, e a quali condizioni, il diritto a un’indennità giornaliera. Il presente capitolo è dedicato a questa e ad altre questioni relative all’indennità giornaliera in caso di infortunio.


    Assicurazione obbligatoria

    Tutti i dipendenti attivi in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni. Sono considerate dipendenti le persone in un rapporto di lavoro con obbligo di versare il salario,non importa se siano malate o con disabilità. All’inizio del rapporto di lavoro devono essere assicurate senza riserve contro le conseguenze di infortuni. I collaboratori sono assicurati anche se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o non ha pagato i premi. In un caso del genere, le prestazioni previste dalla legge sono versate dalla SUVA (aziende assegnate alla SUVA) o dalla cassa suppletiva.

    Sono assicurati obbligatoriamente anche tutti coloro che riscuotono indennità di disoccupazione, nonché le persone che partecipano a un provvedimento dell’AI e per questo si trovano in un rapporto simile a un contratto di lavoro.

    I dipendenti a tempo parziale con un tempo di lavoro inferiore alle otto ore la settimana sono assicurati soltanto contro gli infortuni professionali, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non contempla alcuna copertura degli infortuni non professionali. Gli infortuni sul tragitto casa-lavoro sono considerati per queste persone infortuni professionali.

    Possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell’impresa e non assicurati d’obbligo (p.es. persone che lavorano nell’impresa del coniuge senza percepire uno stipendio).

    Non sono assicurate tutte le altre persone: personale domestico, studenti, figli e pensionati senza attività lucrativa. Queste persone devono, in caso di infortunio, accontentarsi delle prestazioni della cassa malati (copertura delle spese di cura con partecipazione ai costi) oppure integrarle con un’assicurazione complementare privata.

    Esempio

    H. ha una formazione commerciale di base e finora ha dato una mano, al bisogno e senza stipendio, alla contabilità del marito, titolare di un’impresa di pittura. Benché possibile su base volontaria, non ha mai stipulato un’assicurazione LAINF. Oggi H. lavora sei ore la settimana come contabile in una piccola agenzia viaggi ed è assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni professionali, ossia contro quelli che si verificano sul lavoro o lungo il tragitto casa-lavoro. Se H. lavorasse più di otto ore la settimana, sarebbe obbligatoriamente assicurata anche contro gli infortuni non professionali (p.es. infortunio sugli sci durante il tempo libero)

    Infortunio e malattia professionale

    L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni copre le conseguenze di infortuni e di malattie professionali.

    È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario. Sono assimilabili all’infortunio determinate lesioni corporali anche se manca l’influsso straordinario (p.es. fratture, lussazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni e stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti o lesioni del timpano). Sono assicurate anche le ricadute e le conseguenze tardive, nonché a determinate condizioni pure le lesioni inferte durante le cure sanitarie (p.es. errore medico).

    Esempio

    Alcuni anni fa, L. ha perso completamente la vista. Oggi lavora cinque ore al giorno come impiegato di commercio e percepisce anche una rendita AI. Durante le vacanze in Italia, inciampa in un ostacolo sul marciapiede e subisce una complessa lesione del ginocchio. La caduta di L. è un infortunio, è infatti un influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario. Non fa differenza che nella stessa situazione una persona vedente non sarebbe caduta, quindi che sia in parte colpa della cecità, perché la causa dell’infortunio non è rilevante. Poiché lavora più di otto ore la settimana come dipendente, L. è interamente assicurato contro gli infortuni non professionali, anche per quelli che si verificano all’estero.

    L’assicurazione obbligatoria copre anche le malattie professionali, ossia quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio dell’attività professionale. Tali sostanze e lavori sono riportati in un elenco. Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate in modo preponderante dall’esercizio dell’attività professionale.

    Esempio

    B. lavora in una panetteria industriale. A causa di un’allergia alla polvere di farina, l’assicurazione contro gli infortuni rilascia una decisione d’inidoneità e B. non può più esercitare come panettiera. Le conseguenze di questa malattia professionale sono a carico dell’assicurazione contro gli infortuni, la quale verserà per un determinato periodo un’indennità giornaliera transitoria e un indennizzo transitorio affinché B. possa seguire una riqualifica.

    Ammontare dell’indennità giornaliera

    In caso di piena incapacità al lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni versa un’indennità giornaliera pari all’80 per cento dell’ultimo salario percepito prima dell’infortunio, il cosiddetto guadagno assicurato, limitato per legge a un tetto massimo di 148'200 franchi.

    In caso di incapacità al lavoro parziale, l’indennità è ridotta in proporzione. Se al momento dell’infortunio la persona infortunata percepiva già un’indennità giornaliera (prestazione sostitutiva del salario), il salario alla base di tale indennità è considerato il guadagno assicurato.

    Esempio

    M. lavora per un’impresa edile e guadagna 5000 franchi al mese, rispettivamente 65'000 franchi l’anno (tredicesima inclusa). Cadendo con la bicicletta, si rompe un braccio e si ferisce un piede, diventando inabile al lavoro per diverse settimane. In questo periodo, l’assicurazione contro gli infortuni gli versa un’indennità giornaliera di 142.50 franchi al giorno (65'000 franchi x 0,8 : 365). Per il mese di aprile, l’indennità giornaliera totale ammonta quindi a 4275 franchi (30 giorni a 142.50 franchi).

    Se una persona è ricoverata in uno stabilimento di cura a spese dell’assicurazione contro gli infortuni, l’indennità giornaliera subisce una trattenuta. Per le persone sole senza obblighi di mantenimento o d’assistenza, tale trattenuta ammonta al 20 per cento dell’indennità giornaliera, ma al massimo 20 franchi; per le persone sposate e per quelle sole con obblighi di mantenimento o d’assistenza al 10 per cento dell’indennità giornaliera, ma al massimo 10 franchi. Non v’è alcuna trattenuta ove persone sposate o sole devono provvedere a persone minorenni o in corso di formazione.

    A determinate condizioni, l’indennità giornaliera può venire anche ridotta. La riduzione è ammessa se la persona ha subìto l’infortunio commettendo un crimine o un delitto (p.es. guidando in stato di ebbrezza) o un atto temerario (p.es. base jumping). Se la persona infortunata ha familiari da mantenere, la riduzione può essere al massimo del 50 per cento.

    Esempio

    Se si fosse verificato durante una rischiosa prova di downhill con il rampichino, l’infortunio di M. sarebbe stato definito atto temerario e avrebbe comportato una riduzione dell’indennità giornaliera. Dato che M. è padre di due figli minorenni, la riduzione avrebbe potuto però essere al massimo del 50 per cento.

    Se un infortunio non professionale è causato da colpa grave, l’indennità giornaliera può venire ridotta per al massimo due anni. In altri casi non è ammessa una riduzione in caso di colpa grave. L’indennità giornaliera non è ridotta nemmeno se il danno alla salute è dovuto solo in parte all’infortunio.

    Esempio

    K. lamentava problemi alla schiena già prima di cadere dal ponteggio, ciò nonostante ha sempre esercitato la professione di conciatetti senza limitazioni. Dopo la caduta, però, i dolori alla schiena l’hanno costretto a interrompere temporaneamente la sua attività. Anche se K. aveva problemi di schiena già prima dell’infortunio, l’indennità giornaliera non può essere ridotta.

    Inizio ed estinzione del diritto

    Le persone inabili al lavoro hanno diritto all’indennità giornaliera a partire dal terzo giorno dopo l’infortunio per tutti i giorni della settimana, compresi la domenica e i giorni festivi. Non è tuttavia versato nulla finché sussiste il diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione invalidità (p.es. durante una riformazione professionale) o a un’indennità di maternità.

    Il diritto all’indennità giornaliera in caso di infortunio si estingue con il recupero della piena capacità al lavoro, con l’inizio di una rendita o con il decesso della persona infortunata. Il diritto a una rendita nasce al più presto quando dal trattamento medico non ci si può più aspettare un consistente miglioramento dello stato di salute. In un tale caso, prende avvio la verifica del diritto alla rendita e il diritto all’indennità giornaliera si estingue con la decisione.

    Esempio

    K. dell’esempio precedente fatica a riprendersi dalla caduta dal ponteggio. I problemi alla schiena sono così limitanti che nemmeno dopo le cure mediche è in grado di riprendere l’attività di conciatetti. Ora deve accontentarsi di un lavoro da manovale con una paga inferiore. Dato che dal trattamento medico non ci si può più aspettare un consistente miglioramento dello stato di salute, viene avviata la verifica del diritto a una rendita. Una volta concessa la rendita, K. perde il diritto all’indennità giornaliera.

    Se una persona disoccupata subisce un infortunio e la sua incapacità lavorativa supera il 50 per cento, l’assicurazione contro gli infortuni fornisce l’intera prestazione, metà della prestazione se l’incapacità lavorativa è superiore al 25 per cento ma raggiunge al massimo il 50 per cento. Non v’è alcun diritto all’indennità giornaliera se l’incapacità lavorativa è del 25 per cento o inferiore.

    Nell’ottica dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurazione contro gli infortuni può obbligare una persona disoccupata ad accettare un’attività adeguata alle condizioni di salute? Ciò è ammesso nella misura in cui sia verosimile che la persona infortunata sarà durevolmente impedita a svolgere l’attività esercitata da ultimo e non si tratti un evento labile, anche nel caso in cui la capacità di svolgere l’attività consueta sia indiscutibilmente limitata dalle conseguenze dell’infortunio. L’assicurazione contro gli infortuni deve però concedere alla persona un certo periodo per adeguarsi alla nuova situazione (ricerca di un lavoro ecc.). Nella prassi, è considerato adeguato un periodo di tre-cinque mesi. L’assicurazione contro gli infortuni dovrà poi verificare sulla base di un confronto dei redditi se un’indennità giornaliera è ancora dovuta. Secondo quanto così calcolato, il diritto all’indennità giornaliera si riduce o si estingue.

    Esempio

    Quando è rimasta vittima di un incendio, T. era disoccupata, al beneficio di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione e alla ricerca di un posto nella sua consueta attività di ricezionista. Nonostante tutte le cure prodigate, il volto è rimasto sfigurato dalle cicatrici e T. difficilmente potrà di nuovo trovare un posto come ricezionista. L’assicurazione contro gli infortuni può quindi invitare T. a trovare un’attività adeguata (p.es. in un call center), concedendole 3-5 mesi per la ricerca. Dato che per l’assicurazione contro la disoccupazione T. aveva un guadagno assicurato di 60'000 franchi e in un call center potrebbe al momento lavorare soltanto al 60 per cento e percepire 30'000 franchi l’anno, l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni viene ridotta del 50 per cento.

    Nesso di causalità quale condizione

    Tra l’infortunio (risp. la malattia professionale) e l’incapacità al lavoro deve sussistere un nesso di causalità.

    Tale nesso è dato se, senza infortunio (risp. malattia professionale), l’incapacità al lavoro non sussisterebbe del tutto, non sarebbe della stessa entità o non sarebbe subentrata nello stesso momento. L’infortunio non deve pertanto essere la sola o l’immediata causa. Se il nesso di causalità è dimostrato dal punto di vista medico, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue soltanto quando il danno alla salute rimane ancora solo ed esclusivamente dovuto a cause estranee all’infortunio, ossia quando viene a cadere il nesso di causalità.

    Esempio

    W. soffre da anni di mal di schiena ricorrenti. Due mesi dopo avere iniziato l’attività di piastrellista, durante il lavoro scivola e cade. I problemi alla schiena peggiorano e il medico lo dichiara inabile al lavoro al 100 per cento. W. percepisce un’indennità giornaliera dalla SUVA. Quattro mesi dopo l’infortunio, il medico di fiducia di quest’ultima giunge alla conclusione che le conseguenze dell’infortunio sono guarite, i problemi restanti sussisterebbero anche se non si fosse verificato l’infortunio. Dato che è venuto a mancare il nesso di causalità, l’erogazione dell’indennità giornaliera viene interrotta.

    Riduzione dell’indennità giornaliera in caso di sovraindennizzo

    Una persona infortunata limitata in modo permanente nelle sue possibilità di conseguire un reddito ha diritto dopo un anno di attesa a una rendita AI.

    Finché dal trattamento medico ci si può aspettare un consistente miglioramento dello stato di salute, l’assicurazione contro gli infortuni continua però a versare un’indennità giornaliera. La persona percepisce quindi prestazioni da diverse assicurazioni sociali, ma da tale cumulo non può risultare un guadagno maggiore di quello che la persona avrebbe percepito senza problemi di salute. Vi è il cosiddetto sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l‘assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all‘evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento (p.es. spese di cura) ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti. Poiché le rendite del primo pilastro, ossia dell’AI e dell’AVS, non possono essere ridotte, in caso di sovraindennizzo viene ridotta l’indennità giornaliera.

    Esempio

    T., un manovale, ha un incidente sugli sci. A causa delle gravi ferite riportate, un anno dopo è ancora sotto cure mediche e completamente inabile al lavoro. Dall’AI percepisce una rendita intera pari a 2200 franchi al mese. Dato che con l’indennità giornaliera di 4300 franchi e la rendita di 2200 supera di 1150 franchi la presunta perdita di guadagno, l‘indennità giornaliera viene ridotta di 1150 franchi.

    La questione del sovraindennizzo si pone anche nel caso in cui subisca un infortunio una persona al beneficio di una rendita AI e pure attiva professionalmente. La presunta perdita di guadagno corrisponde in una situazione del genere al reddito che la persona percepirebbe con la piena capacità al lavoro.

    Basi giuridiche

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