Deduzione delle spese per malattia e disabilità

Le spese per malattia e infortunio non coperte da alcuna assicurazione possono essere dedotte dal reddito imponibile se superano il 5 per cento del reddito netto. Le spese dovute alla disabilità non coperte possono invece essere dedotte interamente dal reddito imponibile.

In questo capitolo, spieghiamo che cosa si intende con spese per malattia, infortunio e disabilità, quando vanno dedotte le spese effettivamente sopportate e quando invece si può optare per una deduzione forfetaria.


    La deduzione di spese per malattia e infortunio

    Le spese per malattia e infortunio sono, con l’eccezione di una franchigia, interamente deducibili. La franchigia ammonta al 5 per cento del reddito dopo deduzione dei costi (reddito netto). Per le persone con un reddito netto basso l’importo è quindi minore rispetto alle persone con un reddito netto elevato.

    Sono deducibili le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui mantenimento egli provvede (p.es. figli). Tali spese possono essere fatte valere unicamente se comprovate (certificati medici, fatture), effettivamente pagate nell’anno in questione e non coperte da assicurazioni (cassa malati, assicurazione contro gli infortuni, AI, assicurazioni private, assicurazioni responsabilità civile, prestazioni complementari).

    Le singole spese per malattia e infortunio computabili

    Rientrano nelle spese per malattia e infortunio i costi delle misure per il mantenimento e il ripristino della salute corporale o psichica, in particolare:

    • spese per cure mediche e terapie prescritte dal medico eseguite da personale diplomato. Anche le spese per trattamenti di medicina naturale sono deducibili, se eseguiti da un naturopata riconosciuto. Non sono invece riconosciuti i trattamenti effettuati unicamente ai fini della scoperta o della realizzazione di sé stessi o della maturazione; le spese per medicinali, se sono stati prescritti da un medico o un naturopata riconosciuto;
    • spese per apparecchiature mediche e mezzi ausiliari (p.es. occhiali), se adeguate e non eccessive (versioni di lusso);
    • spese per cure dentarie (eccezione: trattamenti di natura puramente cosmetica);
    • spese per degenze ospedaliere (incl. misure di disintossicazione dalla droga);
    • spese per soggiorni di cura e di convalescenza prescritti dal medico (dedotta una franchigia per il risparmio ottenuto per l’economia domestica);
    • spese per cure ambulatoriali a domicilio (cure medico-sanitarie e di base, non però faccende domestiche: queste ultime possono essere dedotte soltanto da persone con disabilità come spese dovute alla disabilità);
    • spese di cura fatturate da una casa per anziani o una casa di cura. Le altre spese di soggiorno non sono considerate spese per malattia e possono tutt’al più essere dedotte da persone con disabilità come spese dovute alla disabilità;
    • spese di trasporto, salvataggio e recupero necessarie dal profilo medico, purché per motivi di salute non sia possibile o ragionevole utilizzare un mezzo di trasporto pubblico o un veicolo a motore privato;
    • spese supplementari risultanti dalla necessità vitale di seguire una dieta prescritta dal medico: i pazienti celiaci possono far valere una deduzione forfetaria di 2500 franchi, i diabetici invece soltanto le spese supplementari effettive.


    Non costituiscono spese per malattia e infortunio, bensì spese di mantenimento ordinario non deducibili, le spese che superano il costo delle misure usuali e indispensabili, e quelle destinate alla prevenzione (p.es. vaccini).

    La deduzione di spese per disabilità

    Diversamente dalle spese per malattia e infortunio, quelle per disabilità sono interamente deducibili (senza franchigia), sia quelle per il contribuente stesso sia quelle per una persona al cui mantenimento egli provvede.

    Sono considerate spese per disabilità le spese che insorgono a una persona come conseguenza di una disabilità. In senso fiscale, la disabilità sussiste quando un danno persistente alla salute rende difficile o impedisce di compiere gli atti ordinari della vita, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa. Come per l’AI, il danno è persistente se rende difficile o impedisce da almeno un anno il compimento dei suddetti atti o li renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno.

    Si considerano in ogni caso «con disabilità» i beneficiari di prestazioni AI, di assegni per grandi invalidi o di mezzi ausiliari dell’AVS, nonché i residenti di case per anziani e i pazienti a beneficio di aiuto a domicilio con un onere giornaliero di cura e di assistenza di almeno un’ora. Chi non rientra in uno di questi gruppi può presentare la prova della disabilità per mezzo di un questionario messo a disposizione dall’Amministrazione federale delle contribuzioni da far compilare al medico.

    Non rientrano nella nozione fiscale di «disabilità» danni leggeri che possono essere corretti con mezzi ausiliari (p.es. occhiali o apparecchio acustico). Lo stesso vale quando il pregiudizio consiste unicamente nell’obbligo per la persona interessata di seguire una dieta.

    Come per le spese per malattia e infortunio, possono essere dedotte soltanto le spese sopportate personalmente dal contribuente, ossia non coperte da assicurazioni (AVS, AI, cassa malati, assicurazione contro gli infortuni, prestazioni complementari, assicurazione responsabilità civile ecc.) né finanziate da enti di aiuto e fondazioni. Per le spese di assistenza e trasporto, viene sempre accertato che non siano già coperte da un assegno per grandi invalidi.

    Se una persona con disabilità riceve da un’assicurazione (p.es. assicurazione responsabilità civile) una prestazione in capitale a copertura di future spese dovute alla disabilità, la deduzione delle spese per disabilità è sospesa fintanto che il contribuente non fornisce la prova che le spese effettivamente insorte superano l’importo della prestazione versata.

    Esempio

     

    Dopo un grave infortunio, l’assicurazione responsabilità civile versa a M. una liquidazione in capitale di 150’000 franchi a copertura di future spese per disabilità. M. percepisce inoltre dall’AI un assegno mensile per grandi invalidi di grado medio.

    Per l’assistenza e il trasporto, a M. insorgono ogni anno spese non coperte per un importo di circa 20’000 franchi. M. potrà dedurre dalle imposte queste spese dovute alla disabilità quando avrà dimostrato che la liquidazione in capitale ricevuta dall’assicurazione responsabilità civile non è più sufficiente a coprirle e soltanto nella misura in cui non siano già coperte dall’assegno per grandi invalidi. È importante che M. conservi tutti i giustificativi, altrimenti sarà praticamente impossibile per lei dimostrarlo.

    Le spese per disabilità computabili

    Le seguenti spese possono essere dedotte come «spese per disabilità».

    • Spese per trattamento medico: sono computabili se il trattamento è causato dalla disabilità (p.es. fisioterapia nel caso di paralisi). Se invece il trattamento è imputabile a una malattia o un infortunio (p.es. spese per cure dentarie), si tratta di «spese per malattia e infortunio», deducibili se superano la franchigia del 5 per cento del reddito netto.
    • Spese di assistenza: tutte le spese per cure, assistenza e accompagnamento necessari causate dalla disabilità e sostenute per il compimento delle attività quotidiane, l’intrattenimento dei contatti sociali, gli spostamenti, la formazione e il perfezionamento, come pure le spese di sorveglianza rese necessarie dalla disabilità. Poco importa chi fornisce tali prestazioni (servizio di aiuto a domicilio, personale di cura privato, servizio di sostegno, un’altra persona o p.es. un interprete della lingua dei segni).
    • Spese per aiuti domiciliari e per la cura dei figli: le spese per l’aiuto domiciliare e la cura dei figli rese indispensabili dalla disabilità sono deducibili nella misura in cui un certificato medico attesti che a seguito della disabilità la persona non può più esercitare tali attività senza aiuto.
    • Spese di soggiorno in centri diurni e laboratori occupazionali: queste spese sono deducibili ad accezione di una franchigia per il vitto.
    • Spese per soggiorni in istituti e soggiorni per collocamento temporaneo: sono deducibili le tasse per il soggiorno in un istituto o in una casa per anziani o di cura, nonché le spese di soggiorno per collocamento temporaneo in simili istituti diminuite di una franchigia per l’importo che avrebbe dovuto essere destinato al mantenimento ordinario nell’economia domestica. L’ammontare della franchigia è definito dalle disposizioni cantonali e si aggira sui 20'000 franchi l’anno per i residenti di istituti.
    • Spese per terapie educative riconosciute (p.es. terapia musicale, ippoterapia) e per misure di riabilitazione sociale (in particolare di persone con disabilità uditive e visive).
    • Spese per mezzi ausiliari, articoli di cura e abiti: possono essere dedotte le spese di acquisto o di locazione di mezzi ausiliari, di apparecchi e articoli di cura di ogni genere che consentono alla persona di ridurre a un minimo le conseguenze della disabilità. Rientrano in questo ambito anche l’adeguamento di un veicolo a motore e le spese che insorgono nell’allenamento all’utilizzazione, nella riparazione e nella manutenzione di tali mezzi ausiliari e apparecchi. Sono deducibili anche i maggiori costi consecutivi alla confezione di speciali vestiti e calzature, nonché quelli di usura accelerata degli abiti a causa della disabilità.
    • Spese di alloggio: le spese di ristrutturazione, di adeguamento o di manutenzione di un alloggio locato o di proprietà causate dalla disabilità possono essere dedotte. Secondo la prassi, non è tuttavia ammessa una deduzione degli eventuali costi supplementari per l’affitto di un appartamento agibile in sedia a rotelle.
    • Spese per scuole private: i maggiori costi che insorgono a causa della frequentazione di una scuola privata non sono di principio deducibili. Essi sono considerati spese per disabilità soltanto se da un rapporto del servizio psicoscolastico cantonale risulta che una formazione scolastica adeguata del figlio con disabilità non è possibile in una scuola pubblica o sovvenzionata con fondi pubblici.
    • Spese di trasporto: le spese di trasporto per recarsi dal medico, a terapie, a strutture diurne ecc. sono deducibili se sono causate dalla disabilità. In questo contesto, sono deducibili le spese per i mezzi pubblici di trasporto o di un servizio per il trasporto di persone con disabilità; solo se la loro utilizzazione non è possibile o ragionevole possono essere dedotte le spese di un veicolo a motore privato (indennizzo del chilometraggio). Le spese per altri trasporti (in particolare per viaggi del tempo libero) non costituiscono di massima spese per disabilità. La deduzione è ammessa a titolo eccezionale se la persona rende verosimile che senza disabilità utilizzerebbe esclusivamente i mezzi di trasporto pubblici. I costi per recarsi al posto di lavoro sono deducibili unicamente in quanto spese di conseguimento del reddito e non come spese supplementari dovute alla disabilità.

    Le spese di lusso, come l’acquisto di una sedia a rotelle da competizione o l’installazione di una piscina in casa a scopi terapeutici, non possono essere dedotte, nemmeno se dovute alla disabilità.

    Esempio

    C. vive a Zurigo, è membro dei Verdi e fino all’incidente non ha mai posseduto un veicolo a motore. A causa delle conseguenze dell’infortunio, con i mezzi pubblici può ancora raggiungere solo una parte dei suoi amici, ragione per cui ha acquistato un’auto. Nel caso di C., appare verosimile che l’utilizzo di un veicolo a motore privato sia dovuto alla disabilità. L’autorità fiscale dovrebbe pertanto ammettere la deduzione del maggior costo (indennizzo del chilometraggio meno le spese risparmiate per i mezzi pubblici), che probabilmente computerà soltanto fino a un importo adeguato.

    Deduzioni forfetarie

    La legge non prevede deduzioni forfetarie dal reddito di spese dovute alla disabilità, ma pare siano ammesse in tutti i Cantoni sulla base della Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Chi fa valere i forfait non deve conservare i giustificativi, cosa che per molti rappresenta un grande vantaggio. Va tuttavia tenuto presente che la deduzione di un forfait non consente la deduzione di ulteriori costi.

    Le persone con disabilità possono far valere una deduzione forfetaria annua del seguente importo:

    • 7500 franchi per beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado elevato;
    • 5000 franchi per beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado medio;
    • 2500 franchi per beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado lieve;
    • 2500 franchi per non udenti;
    • 2500 franchi per nefropatici che devono sottoporsi a una dialisi.

    Esempio

    D. percepisce dall’AI un assegno per grandi invalidi di grado lieve. Nel corso dell’anno, ha conservato vari giustificativi per le spese dovute alla disabilità, ma purtroppo non li trova più tutti. Dato che può comprovare circa 2000 franchi di spese scoperte, opta per la deduzione forfetaria di 2500 franchi.

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