Pensionamento anticipato

Se un danno alla salute complica considerevolmente l’esercizio dell’attività professionale e la persona è vicina all’età di pensionamento ordinaria, spesso il datore di lavoro propone, in alternativa all’AI, il pensionamento anticipato, ossia il godimento anticipato delle prestazioni di vecchiaia.

In questo capitolo, vengono presentate le premesse valide oggi per l’anticipazione della rendita di vecchiaia sia dell’AVS sia della previdenza professionale con i relativi vantaggi e svantaggi.

Dato che la riforma dell’AVS (AVS 21) approvata dal popolo entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2024, non affronteremo ancora il tema della maggiore flessibilizzazione della riscossione anticipata della rendita. Chi lo desiderasse può però informarsi al riguardo sul sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21).


    Anticipazione della rendita AVS

    Secondo il diritto vigente fino a fine 2023, gli uomini e le donne possono anticipare di uno o due anni il godimento della rendita AVS, ossia gli uomini a partire dai 63 o 64 anni e le donne dai 62 o 63 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli. L’anticipazione comporta tuttavia uno svantaggio considerevole: la rendita AVS è ridotta per anno di anticipazione del 6,8 per cento vita natural durante.

    Chi opta per la rendita anticipata deve presentarne richiesta al più tardi entro la fine del mese in cui compie 62, 63 o 64 anni. È escluso l’effetto retroattivo.

    Anche chi percepisce una rendita di vecchiaia anticipata deve continuare a versare i contributi AVS/AI fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Le persone che non percepiscono più un reddito da attività lucrativa di circa 5000 franchi l’anno sono soggette all’obbligo di contribuzione come persone senza attività lucrativa, a meno che il coniuge ancora attivo non versi almeno il doppio dei contributi minimi.

    Chi percepisce una rendita AVS anticipata e vive in condizioni modeste ha diritto a prestazioni complementari (PC). La riduzione della rendita AVS dovuta all’anticipazione può essere così compensata, poiché per il calcolo delle PC è considerata come reddito computabile soltanto la rendita ridotta.

    Esempio

    A causa del peggioramento delle condizioni di salute, S. sta facendo sempre più fatica a svolgere le sue mansioni sul posto di lavoro. Dato che non vuole assolutamente annunciarsi all’AI, opta per il pensionamento anticipato e tre mesi prima del suo 63° compleanno lo comunica alla sua cassa di compensazione.
    S. è consapevole che la sua rendita AVS verrà così ridotta del 13,6 per cento, ma può accettarlo perché la rendita AVS e la rendita di vecchiaia della cassa pensioni non sarebbero comunque bastate per coprire il fabbisogno esistenziale. Non appena avrà ricevuto la decisione dell’AVS, potrà fare domanda di prestazioni complementari.

    a causa del peggioramento delle condizioni di salute, S. sta facendo sempre più fatica a svolgere le sue mansioni sul posto di lavoro. Dato che non vuole assolutamente annunciarsi all’AI, opta per il pensionamento anticipato e tre mesi prima del suo 63° compleanno lo comunica alla sua cassa di compensazione. S. è consapevole che la sua rendita AVS verrà così ridotta del 13,6 per cento, ma può accettarlo perché la rendita AVS e la rendita di vecchiaia della cassa pensioni non sarebbero comunque bastate per coprire il fabbisogno esistenziale. Non appena avrà ricevuto la decisione dell’AVS, farà domanda di prestazioni complementari.

    Anticipazione della rendita di vecchiaia della previdenza professionale

    Le casse pensioni non sono tenute per legge a offrire l’anticipazione della rendita di vecchiaia. Se non lo fanno, gli uomini percepiscono la rendita al raggiungimento dei 65 anni e le donne dei 64 anni.

    La maggior parte dei regolamenti ammette tuttavia l’anticipazione. Molte casse pensioni prevedono un’età di pensionamento flessibile tra i 60 e i 65 anni (per le donne tra i 59 e i 64 anni). Alcune consentono anche il pensionamento parziale, ad esempio in caso di riduzione del grado di occupazione.

    Esempio

    per ragioni di salute, W. fa sempre più fatica a svolgere il suo lavoro di falegname a tempo pieno presso la ditta X. All’età di 62 anni, chiede al datore di lavoro se sia possibile ridurre il grado di occupazione al 50 per cento. Il datore di lavoro è d’accordo. La cassa pensioni della ditta X prevede il pensionamento parziale a partire dai 60 anni, così versa a W. mezza rendita di vecchiaia anticipata. In un caso del genere, anche la rendita della previdenza professionale subisce una riduzione, che però non è incisiva come se W. fosse andato totalmente in pensione a 62 anni.

    L’anticipazione di una rendita di vecchiaia della previdenza professionale comporta sempre una notevole riduzione della rendita vita natural durante. La riduzione non è sempre uguale, ma spesso si situa tra il 5 e il 7 per cento per anno di anticipazione. Singole casse pensioni offrono ai loro assicurati che vanno in pensione prima dell’età ordinaria AVS anche una pensione transitoria limitata nel tempo (in sostituzione della rendita AVS mancante). Se non viene finanziata dal datore di lavoro, tocca agli assicurati farlo con un’ulteriore riduzione della rendita di vecchiaia (sin dall’inizio o dal raggiungimento dell’età AVS ordinaria).

    Esempio

    per ragioni di salute, H. non riesce più a svolgere le sue mansioni a soddisfazione del datore di lavoro, che la licenzia. Alla fine del rapporto di lavoro, H. avrà 60 anni e dieci mesi. Il datore di lavoro le segnala che, ai sensi del regolamento della cassa pensioni, potrebbe scegliere la pensione anticipata con una rendita mensile di 700 franchi. Dato che non dispone di riserve patrimoniali e una simile rendita non le consentirebbe di vivere, H. chiede se la cassa pensioni accorda pensioni transitorie. Purtroppo no, quindi H. dovrà annunciarsi alla disoccupazione, che le verserà un’indennità da cui sarà però detratta la rendita di vecchiaia (700 franchi). Al raggiungimento dei 62 anni, potrà chiedere l’anticipazione della rendita AVS e le prestazioni complementari.

    Se il rapporto di lavoro viene sciolto in un’età in cui ai sensi del regolamento della cassa pensioni è possibile anticipare la rendita di vecchiaia, ma la persona desidera semplicemente cambiare lavoro, è possibile chiedere, al posto dell’anticipazione della rendita, una prestazione d’uscita. Quest’ultima corrisponde all’avere di vecchiaia e va versata all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Lo stesso vale per la persona che alla fine del rapporto di lavoro entra in disoccupazione: in tal caso, la prestazione d’uscita può essere versata su un conto di libero passaggio.

    A partire dai 58 anni è possibile restare assicurati nella cassa pensioni attuale se il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro. Chi opta per questa soluzione resta assicurato contro i rischi di invalidità e decesso, e può farsi versare le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sotto forma di rendita, anche se fino al prelievo delle prestazioni di vecchiaia LPP non viene più assunto (con conseguente entrata nella cassa pensioni del nuovo datore di lavoro). Una tale soluzione impone tuttavia a lavoratore e datore di lavoro il pagamento dei contributi di rischio (decesso e invalidità) e delle spese amministrative. Il versamento dei contributi di risparmio (per l’avere di vecchiaia) è invece facoltativo, e anche in questo caso sarebbero dovute le parti di lavoratore e datore di lavoro.

    Esempio

    H. rinuncia esplicitamente all’anticipazione della rendita di vecchiaia e alla continuazione dell’assicurazione presso la cassa pensioni attuale. Alla disdetta, si annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione. Al termine del rapporto di lavoro, la cassa pensioni versa quindi l’avere di vecchiaia su un conto di libero passaggio. Purtroppo, H. non trova un nuovo posto. Dopo due anni, il diritto all’indennità di disoccupazione è esaurito. A questo punto, H. può ritirare il suo avere di vecchiaia dal conto di libero passaggio, operazione possibile per le donne a partire dai 59 anni e per gli uomini dai 60 anni. Così facendo, però, non riceverà più alcuna rendita di vecchiaia dalla previdenza professionale.

    Rendita d’invalidità o anticipazione della rendita di vecchiaia?

    Se una persona con problemi di salute che ha raggiunto i 60 anni si accorge di non essere più in grado di svolgere le proprie mansioni sul posto di lavoro o se un datore di lavoro minaccia la risoluzione del rapporto di lavoro, si pone la questione se sia meglio anticipare la rendita di vecchiaia e accettarne la conseguente diminuzione o annunciarsi all’AI. Purtroppo, non esiste una risposta valida in tutti i casi, ognuno deve valutare la propria situazione. In questi casi, è sempre consigliabile chiedere una consulenza personale. Qui elenchiamo soltanto alcuni fattori che possono far propendere per l’una o l’altra soluzione.

    Fattori (assieme ad altri) favorevoli a un’anticipazione delle prestazioni di vecchiaia

    • L’anticipazione della rendita di vecchiaia è possibile in generale, sia quella dell’AVS sia quella della previdenza professionale (se concesso dal regolamento della cassa pensioni).
    • Nonostante la riduzione, le prestazioni di vecchiaia bastano per vivere (soprattutto se la cassa pensioni accorda anche una rendita transitoria).
    • Le prestazioni di vecchiaia non bastano per vivere, ma la persona dispone di un patrimonio sufficiente per colmare la lacuna oppure subentrano le prestazioni complementari (tuttavia possibile soltanto con la percezione anticipata della rendita AVS).
    • La persona non vuole sottoporsi alla procedura di accertamento dell’AI, che comporta comunque sempre fastidi e incertezze.

    Fattori (assieme ad altri) favorevoli a un annuncio all’AI

    • Le previste riduzioni delle prestazioni di vecchiaia sono considerevoli, al punto che la copertura del fabbisogno esistenziale individuale non è più garantita.
    • L’azienda ha stipulato un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che potrebbe coprire la perdita di guadagno fino alla decisione dell’AI.
    • I medici sono disposti a certificare e motivare in modo convincente un’incapacità al lavoro, non soltanto per quanto riguarda l’attività esercitata finora, bensì anche un’attività adeguata.
    • Ci si deve attendere un peggioramento delle condizioni di salute.
    • Capita di continuo che una persona si annunci all’AI, che gli accertamenti vadano per le lunghe e che durante l’attesa della decisione la copertura del fabbisogno esistenziale sia improvvisamente incerta.

    Capita di continuo che una persona si annunci all’AI, che gli accertamenti vadano per le lunghe e che durante l’attesa della decisione la copertura del fabbisogno esistenziale sia improvvisamente incerta. In casi del genere, una possibile alternativa agli aiuti sociali può essere l’anticipazione di una rendita AVS. Se poi l’AI dovesse accordare con effetto retroattivo una rendita, si può nuovamente rinunciare all’anticipazione di quella dell’AVS. Se sia possibile procedere così anche per quanto riguarda le rendite della previdenza professionale dipende dal singolo caso ed è in parte controverso.

    Esempio

    G. lavora al 70 per cento nel settore della vendita e guadagna 2500 franchi al mese. Poco prima di compiere 60 anni, si ammala ai polmoni e i medici la dichiarano inabile al lavoro al 100 per cento. L’assicurazione dell’azienda le versa un’indennità giornaliera equivalente all’80 per cento del salario. G. si è annunciata all’AI, ma la decisione si fa attendere perché è stata richiesta una perizia. Il diritto alle indennità termina dopo 720 giorni. Dato che non possiede riserve finanziarie, dovrebbe rivolgersi al servizio sociale, ma G. non vuole e opta per l’anticipazione della rendita AVS a 62 anni. La cassa pensioni del datore di lavoro le versa una rendita di vecchiaia della previdenza professionale.
    Tre mesi dopo aver ottenuto la rendita AVS, G. si vede riconoscere dall’AI con effetto retroattivo una rendita d’invalidità intera più alta della rendita AVS ridotta. In questo caso, G. può rinunciare all’anticipazione della rendita AVS. Deve però chiarire se anche la cassa pensioni accetta una simile rinuncia.

    Basi giuridiche

    • Anticipazione della rendita AVS:
      art. 40 LAVS, art. 56 OAVS
    • Esclusione della richiesta di un’anticipazione della rendita di vecchiaia con effetto retroattivo:
      art. 67 cpv. 1bis OAVS
    • Diritto a prestazioni complementari in caso di rendita AVS anticipata:
      art. 15a OPC-AVS/AI
    • Diritto all’anticipazione della rendita di vecchiaia della previdenza professionale:
      art. 13 cpv. 2 LPP
    • Diritto alla prestazione d’uscita al posto dell’anticipazione della rendita di vecchiaia della previdenza professionale:
      art. 2 cpv. 1bis LFLP
    • Pagamento delle prestazioni di vecchiaia:
      art. 16 OLP
    • Diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo anticipazione della rendita di vecchiaia della previdenza professionale:
      art. 18c LADI, art. 12 OADI
    • Continuazione dell’assicurazione presso la cassa pensioni dopo i 58 anni dopo la disdetta da parte del datore di lavoro:
      art. 47a LPP

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