Istruzione di base

La Costituzione sancisce il diritto a un’istruzione di base sufficiente e gratuita per i bambini e gli adolescenti. L’istruzione deve prepararli a condurre una vita responsabile in seno alla società, tenendo conto delle capacità e delle possibilità individuali di ognuno. Questo diritto vale anche per i bambini e gli adolescenti in situazione di handicap.

L’istruzione di base è di competenza dei Cantoni, i quali possono gestirla con un ampio margine di manovra. Sono tuttavia tenuti a rispettare le prescrizioni della Costituzione, in particolar modo il divieto di discriminazione.


    Bambini e adolescenti in situazione di handicap

    Ai sensi della Legge sui disabili, una persona è in situazione di handicap se affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica che, secondo la forma, ha effetti incisivi su aspetti elementari della vita.

    Nel caso di bambini e adolescenti, ciò significa che vanno considerati come handicap anche gravi limitazioni nell’apprendimento scolastico e nelle relazioni sociali. Il problema fisico, mentale o psichico deve essere prevedibilmente persistente, ossia estendersi su almeno un anno scolastico.

    Esempio

    S. ha sette anni e soffre di una grave malattia della pelle, che si screpola al minimo contatto. Questo handicap influisce sulle relazioni sociali di S., ma non sulle sue capacità scolastiche. A scuola, S. deve essere accompagnata da un assistente soprattutto durante la ricreazione, affinché gli altri bambini non le facciano involontariamente male giocando. S. è in grado di frequentare una scuola regolare soltanto con l’aiuto di questa persona. Per rendere effettivo il diritto di S. a un’istruzione di base sufficiente, le autorità scolastiche devono organizzare e finanziare la presenza di un assistente.

    Durata del diritto

    Il diritto a un’istruzione di base sufficiente e gratuita vale per la durata della scolarità obbligatoria, ossia dalla prima elementare alla quarta media. I bambini e gli adolescenti in situazione di handicap hanno inoltre diritto a un’istruzione scolastica speciale fino al massimo al compimento dei vent’anni.

    Istruzione di base pubblica e privata

    La Costituzione dispone che l’istruzione scolastica di base compete ai Cantoni. Le scuole pubbliche sottostanno alla direzione dei Cantoni e sono gratuite, quelle private sono sottoposte alla sorveglianza del Cantone e, solitamente, devono essere pagate dai genitori. Sia le scuole pubbliche sia quelle private devono offrire un’istruzione di base senza discriminazioni ai bambini e agli adolescenti in situazione di handicap.

    Sufficiente non significa ottimale

    Il diritto a un’istruzione di base sufficiente garantisce il diritto a un insegnamento adatto alle capacità e possibilità di sviluppo individuali anche per i bambini e gli adolescenti in situazione di handicap, che devono così essere preparati – nei limiti delle loro possibilità – a una vita responsabile e autonoma in seno alla società. Questo non significa tuttavia che vi sia un diritto alla migliore istruzione possibile o a un’istruzione ottimale.

    Nella prassi, nelle loro decisioni le autorità scolastiche devono tener conto in prima linea del diritto del bambino a un’istruzione di base sufficiente. Se realizzare questo obiettivo comporta costi ingenti, sta alle autorità scolastiche coprire la spesa. Qualora vi siano due varianti equivalenti per garantire il diritto a un’istruzione di base sufficiente, le autorità scolastiche possono scegliere la soluzione più economica. Si può tener conto anche dell’organizzazione dell’insegnamento, per esempio quando si tratta di determinare il grado d’integrazione. La scolarizzazione integrativa non può tuttavia essere negata adducendo solo motivi organizzativi. Vanno innanzitutto sempre rispettati il bene del bambino e il suo diritto a un’istruzione di base sufficiente.

     

    Esempio

    M. è un adolescente affetto da disturbi dello spettro autistico che lo limitano fortemente nelle relazioni sociali. Frequenta una regolare scuola pubblica nel suo Comune e, finora, è stato accompagnato a ore da uno specialista con una formazione in disturbi dello spettro autistico. Per ragioni private, questa persona ha dato le dimissioni per l’anno scolastico seguente. La direzione dell’istituto comunica ai genitori di M. che il ragazzo dovrà passare a una scuola speciale, poiché per l’istituto è troppo complicato dal punto di vista organizzativo trovare un sostituto. I genitori si oppongono alla decisione della scuola e ottengono ragione, perché mandare M. in una scuola speciale per mere difficoltà di organizzazione equivale a negargli il diritto a un’istruzione di base sufficiente. È responsabilità delle autorità scolastiche  trovare e finanziare un professionista sostitutivo.

    L’integrazione prevale sulla separazione

    In linea di principio, in Svizzera l’insegnamento integrativo deve prevalere. Questo significa che, in considerazione del bene del bambino e del principio di proporzionalità, i bambini e gli adolescenti in situazione di handicap dovrebbero essere inseriti in una scuola regolare.

    Se la scuola integrativa soddisfa le esigenze di un’istruzione di base sufficiente, bisogna scegliere questa soluzione. Solamente se la scuola integrativa è in contraddizione con il bene del bambino o se l’onere dell’accompagnamento è sproporzionato, è possibile prendere in considerazione una scolarizzazione separata.

    Non importa da quale fondo provengono i finanziamenti per il necessario accompagnamento, come sostegno pedagogico speciale, assistenza ecc. Può quindi accadere che un bambino con handicap frequenti una scuola regolare, ma che per quanto riguarda il finanziamento sia considerato un allievo di scuola speciale. Quello che conta, è che il bambino in situazione di handicap sia inserito in una classe regolare di una scuola regolare insieme a bambini senza handicap.

     

    Esempio

    P. è affetto da un leggero handicap mentale. Finora ha frequentato un asilo regolare, beneficiando per quattro ore la settimana del sostegno di uno specialista finanziato dal Cantone tramite il sistema della scuola regolare. Passando alla scuola elementare, P. ha bisogno di un maggior numero di ore di sostegno. Il Cantone vuole finanziarle con i fondi per la scuola speciale. A livello tecnico-finanziario, P. sarà quindi considerato parte del sistema scolastico speciale. Poiché P. continuerà a frequentare una scuola regolare in una classe regolare, il suo diritto a un’istruzione di base sufficiente è rispettato e non fa differenza con quali fondi il Cantone finanzia le sue di sostegno.

    Che fare se non si è d’accordo con la decisione delle autorità scolastiche?

    Non sempre quanto deciso dalle autorità scolastiche in merito alla scolarizzazione integrativa, al numero di ore di sostegno pedagogico speciale, alla scelta di una determinata scuola o a questioni importanti analoghe corrisponde all’idea o ai desideri dei genitori di bambini in situazione di handicap.

    Le decisioni delle autorità scolastiche su questioni importanti devono in linea di principio essere comunicate in una forma alla quale sia possibile opporsi. I genitori possono presentare ricorso presso l’istanza di livello superiore successivo. Qualora una decisione non venga comunicata in questo modo, i genitori possono esigere che lo sia. Ciò è necessario, perché il ricorso è possibile unicamente contro una decisione scritta.

    Esempio

    a un colloquio, ai genitori di M. viene comunicato che dall’anno seguente la direzione scolastica non intende più tenere il bambino nella scuola regolare e che M. è già stato iscritto in una scuola speciale. Ai genitori viene chiesto di firmare sul posto un accordo al riguardo. I genitori non accettano la decisione, non firmano ed esigono dalla scuola una decisione scritta contro la quale presenteranno ricorso.

    I ricorsi contro le decisioni devono essere motivati e hanno una scadenza che va assolutamente rispettata. La scadenza, i contenuti del ricorso e l’ufficio al quale il ricorso va presentato sono indicati nei rimedi giuridici che figurano in calce alla decisione.

    Sovente, è necessario allegare al ricorso certificati o perizie di specialisti (medici, psicologi, logopedisti ecc.), poiché l’opinione dei genitori da sola non è sufficiente per opporsi a una decisione delle autorità, le quali si basano solitamente su rapporti dei servizi psicologici scolastici.
    Dato che le procedure variano molto da un Cantone all’altro, conviene rivolgersi per tempo – possibilmente già prima di ricevere una decisione negativa – a un avvocato specializzato nel diritto scolastico cantonale o a un altro servizio competente.

    Chi si assume i costi di una scuola privata?

    Spesso, nel Comune di residenza non c’è un’offerta scolastica pubblica adeguata per i bambini in situazione di handicap. Le autorità scolastiche possono allora mandarli in scuole adatte che si trovano più lontano. Sovente, i genitori non sono d’accordo con una simile decisione e mandano la figlia o il figlio in una scuola privata dotata dei servizi necessari, situata più vicino a casa.

    In linea di principio, le autorità scolastiche non sono tenute a coprire i costi dell’istituto privato. Solo in casi eccezionali il Cantone ne assume le spese. Prima di optare per una scuola privata, è quindi importante chiarire chi si dovrà fare carico della spesa.

    Esempio

    J. ha un grave handicap mentale. Il baccano e la presenza di molti bambini nelle sue vicinanze scatenano una reazione di panico, per cui J. necessita di un sostegno che le consenta un minimo di integrazione sociale, abituandola molto lentamente al contatto con altri bambini. Finora, ha frequentato un asilo speciale nei pressi del suo domicilio. I genitori la portavano in auto, perché, come certificato dal medico, il suo handicap non le consentiva di usare il bus scolastico insieme agli altri allievi. Il Cantone ha deciso che, con il passaggio alle elementari l’anno prossimo, J. dovrà frequentare una scuola speciale che saprà seguirla in modo adeguato.

    Questo istituto tuttavia dista tre quarti d’ora di macchina da casa e i genitori non possono portare la figlia a scuola. Poiché J. non è in grado di passare 45 minuti in un veicolo con altri bambini, non la si può lasciare andare a scuola da sola. Di conseguenza, i genitori decidono di mandarla in una scuola privata nelle vicinanze che è dotata di offerte altrettanto buone per le particolari esigenze di J. Dato che il diritto a un’istruzione di base sufficiente comprende anche la trasferta tra casa e scuola, che deve essere ragionevole, ci sono buone probabilità che il Cantone accetti di farsi carico dei costi della scuola privata.

    Basi giuridiche

    • Diritto all’educazione nella Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità:
      art. 24
    • Diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita:
      art. 19 Cost.
    • Settore scolastico di competenza dei Cantoni:
      art. 62 cpv. 2 Cost.

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