Capacità di discernimento ed esercizio dei diritti civili

Il diritto di protezione degli adulti tutela le persone che a causa di una disabilità mentale, un disturbo psichico o un altro stato di debolezza non sono in grado di esercitare sufficientemente i loro diritti e doveri. Prima di presentare le singole misure di previdenza individuale e quelle delle autorità, spieghiamo brevemente i concetti di capacità di discernimento e di esercizio dei diritti civili, e le conseguenze di una loro perdita.


    Esercizio dei diritti civili e capacità di discernimento

    L’esercizio dei diritti civili è definito come la capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri. Secondo il sistema giuridico svizzero, chi è maggiorenne (dai 18 anni compiuti) e capace di discernimento ha l’esercizio dei diritti civili. Viceversa, le persone incapaci di discernimento, i minorenni e le persone sotto curatela generale non hanno l’esercizio dei diritti civili.

    Per valutare se una persona è capace di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri è dunque decisiva la capacità di discernimento. È capace di discernimento qualunque persona che in una situazione di vita concreta ha la capacità di agire ragionevolmente, ossia è in grado di comprendere la portata delle proprie azioni e di comportarsi di conseguenza. Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono in linea di massima alcun effetto giuridico. Un affare concluso non ha effetto e deve essere eventualmente annullato.

    Di principio, nessuna persona è permanentemente incapace di discernimento, e quindi priva dell’esercizio dei diritti civili. Soltanto per le persone con disabilità gravi o per gli anziani affetti da demenza lo si può affermare in generale. La constatazione della capacità di discernimento è sempre legata a un singolo atto. Può quindi essere che una per sona sia capace di discernimento per determinati atti e non lo sia per altri.

    Esempio

    P. ha 30 anni ed è affetto da considerevoli difficoltà di apprendimento. Ciò nonostante, è perfettamente in grado di occuparsi della spesa quotidiana. Per questo atto, è dunque considerato capace di discernimento. Chiedere un prestito in banca è però fuori dalla sua portata, per cui un simile atto potrebbe essere effettuato validamente soltanto con il consenso del rappresentante legale.

    I diritti delle persone capaci di discernimento ma incapaci di agire

    Una persona capace di discernimento in una determinata situazione ma che non ha l’esercizio dei diritti civili perché minorenne o sotto curatela generale non può assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del suo rappresentante legale, fatte salve tre eccezioni:

    • senza il consenso del rappresentante legale, può conseguire vantaggi gratuiti (p.es. donazioni o eredità);
    • senza il consenso del rappresentante legale, può provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana (p.es. fare la spesa);
    • senza il consenso del rappresentante legale, possono essere esercitati diversi diritti strettamente personali (cfr. sotto).

    In tutti gli altri casi, è necessario il consenso del rappresentante legale, che, salvo che la legge disponga altrimenti, può essere espresso o tacito oppure consistere in una ratifica a posteriori. In difetto di ratifica, ciascuna parte può ripetere le prestazioni che ha fatto. Tuttavia, la persona che non ha l’esercizio dei diritti civili risponde soltanto dell’utile che la prestazione le ha procurato o di quanto si trovi ancora arricchita al momento della ripetizione.

    Esempio

    A. ha una disabilità mentale. Dato che le piacciono gli animali, ha ordinato da un catalogo un’enciclopedia sull’argomento del valore di 1550 franchi. Quando viene a saperlo, il suo rappresentante legale rifiuta di dare il consenso all’acquisto in considerazione dei modesti mezzi finanziari di A. Il primo volume già fornito deve essere reso e un eventuale acconto restituito.

    Diritti strettamente personali

    Le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili (minorenni, persone sotto curatela generale) esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali, tra cui i quali figurano ad esempio:

    • il diritto di decidere circa la propria confessione religiosa una volta compiuto il sedicesimo anno di età;
    • il diritto di approvare trattamenti medici;
    • il diritto di contrarre matrimonio e di inoltrare domanda di divorzio;
    • il diritto di redigere o revocare un testamento o di concludere un contratto successorio;
    • il diritto di riconoscere un figlio.

    In simili questioni, il rappresentante legale non è autorizzato ad agire in rappresentanza di una persona capace di discernimento. La legge prevede comunque il consenso del rappresentante legale (genitori, curatore) per alcuni diritti strettamente personali, come il riconoscimento di un figlio o la conclusione di un contratto successorio.

    Se una persona è incapace di discernimento, si distingue tra diritti strettamente personali assoluti e diritti strettamente personali relativi. Nel caso dei diritti strettamente personali assoluti, né la persona incapace di discernimento né il rappresentante legale possono esercitare il diritto. A una persona incapace di discernimento può essere ad esempio vietato per principio di contrarre matrimonio, redigere un testamento o di sottoscrivere un contratto successorio come disponente. Nel caso dei diritti strettamente personali relativi, il rappresentante legale può agire in vece della persona incapace di discernimento, in particolare può acconsentire ai trattamenti medici usuali.

    Esempio

    S. è sotto curatela generale e da tempo in cura medica a causa di un grave problema all’anca. Il medico propone ora l’impianto di una protesi. Il medico dovrà quindi tentare di capire nel corso di un colloquio con S. se egli sia da considerare capace di discernimento in merito a questa decisione strettamente personale (consenso all’intervento). Se è giudicato capace di discernimento, ossia in grado di valutare la portata dell’intervento e le opportunità e i rischi connessi, S. deve dare personalmente il consenso all’intervento; in caso contrario, la decisione spetta al curatore.

    Basi giuridiche

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