Rendite di invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni

Un infortunio è imprevedibile, si verifica di punto in bianco e spesso comporta pesanti conseguenze finanziarie. Quando una persona diventa inabile al lavoro a seguito di un infortunio e dal trattamento medico non ci si può più attendere un miglioramento sostanziale dello stato di salute, occorre valutare se e a quali condizioni rimpiazzare l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni con una rendita di invalidità.

Questo capitolo si occupa della nascita del diritto a una rendita dell’assicurazione contro gli infortuni, del nesso di causalità naturale e adeguato, nonché dell’ammontare, dell’inizio e della fine della rendita. Considerato che in caso di invalidità dovuta a infortunio spesso anche l’AI eroga prestazioni, di seguito è pure spiegato il coordinamento con l’AI, il calcolo delle rendite complementari e quando le rendite dell’assicurazione contro gli infortuni possono venire adeguate e, per motivi particolari, ridotte.


    Diritto alla rendita

    Diversamente dall’AI, il diritto alla rendita dell’assicurazione contro gli infortuni nasce già da un grado di invalidità del 10 per cento.​​​​ L’assicurazione contro gli infortuni copre però soltanto l’attività lucrativa e non quella domestica, il grado di invalidità è quindi determinato esclusivamente con il metodo del confronto dei redditi.

    Il reddito in regime di capacità di guadagno (reddito che la persona conseguirebbe senza il danno dovuto all’infortunio) è sempre dato dal salario di un’attività lucrativa a tempo pieno. Ciò significa che il reddito determinante per una persona attiva a tempo parziale è calcolato su un grado di occupazione del 100 per cento, a prescindere dalla percentuale effettiva prima dell’infortunio. Tale reddito è poi confrontato con il reddito con invalidità (reddito che la persona potrebbe ragionevolmente ancora conseguire con le limitazioni dovute all’infortunio). La rendita equivale al grado di invalidità risultante (percentuale esatta).

    Esempio

    Al momento dell’infortunio, H. lavorava al 70 per cento e percepiva un reddito annuo di 70'000 franchi. Le conseguenze dell’infortunio gli impediscono di continuare a esercitare la sua professione. Con un’attività adeguata, H. è ancora abile al lavoro al 50 per cento e potrebbe conseguire un reddito annuo di 40'000 franchi. Per il calcolo del grado di invalidità, l’assicurazione contro gli infortuni considera un grado di occupazione del 100 per cento, quindi un reddito in regime di capacità di guadagno di 100'000 franchi. Dal confronto con il reddito con invalidità di 40'000 franchi risulta un grado di invalidità del 60 per cento. Ad H. è così assegnata una rendita del 60 per cento.

    Causalità naturale e adeguata

    Il nesso di causalità naturale è dato se, senza infortunio (risp. la malattia professionale), l’invalidità non sussisterebbe del tutto, non sarebbe della stessa entità o non sarebbe subentrata nello stesso momento. L’infortunio non deve pertanto essere la sola o l’immediata causa. Se il nesso di causalità è dimostrato dal punto di vista medico, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue soltanto quando il danno alla salute rimane ancora solo ed esclusivamente dovuto a cause estranee all’infortunio, ossia quando viene a cadere il nesso di causalità.

    Il nesso di causalità adeguato è dato quando una causa (p.es. un gravissimo incidente d’auto) può provocare, secondo l’esperienza di vita generale, un determinato effetto (p.es. un problema psichico). Con il concetto di «adeguato» si intende stabilire una delimitazione ragionevole dei fatti risultanti dalla catena causale naturale e quindi della responsabilità. Il nesso di causalità adeguato è rilevante soprattutto in caso di incidenti con conseguenze psichiche o colpi di frusta, e non di rado dà adito a controversie. In base alla prassi giudiziaria, in simili casi è determinante la gravità dell’infortunio.

    Esempio

    A. è avvocato. Un grave incidente con la moto la rende paraplegica. All’inizio, tra l’incidente e l’incapacità lavorativa dovuta alle ferite sussistono chiaramente sia un nesso causale naturale sia un nesso causale adeguato. Dopo una lunga riabilitazione e con l’adeguamento del posto di lavoro, A. sarebbe pienamente abile al lavoro dal punto di vista fisico. Dato che dall’incidente soffre però anche di depressione, non è ancora in grado di riprendere la sua attività. L’assicurazione contro gli infortuni verificherà ora se tra l’incapacità lavorativa residua dovuta a cause psichiche e l’incidente sussista un nesso di causalità adeguato tenendo conto della gravità dell’evento. In caso di esito negativo, considererà soltanto la perdita di guadagno dovuta alla paraplegia. Se questa fosse inferiore al 10 per cento, A. non riceverebbe alcuna rendita dall’assicurazione contro gli infortuni.

    Ammontare della rendita

    L’ammontare della rendita si basa sul guadagno assicurato, ossia sul salario lordo (più assegni familiari) percepito nell’ultimo anno prima dell’infortunio. La legge limita il guadagno assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a un massimo di 148'200 franchi. Chi prima dell’infortunio percepiva un reddito annuo superiore ai 148'200 franchi è quindi assicurato per la parte eccedente tale limite soltanto se il datore di lavoro ha stipulato un’assicurazione supplementare.

    Per un’invalidità del 100 per cento, la rendita annua ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. Per un’invalidità parziale, l’ammontare annuo, calcolato sulla base della rendita piena, si riduce in proporzione. Se il grado di invalidità è inferiore al 10 per cento, non sussiste alcun diritto a una rendita. Diversamente dall’AI, l’assicurazione contro gli infortuni non versa rendite per figli.

    Esempio

    L’assicurazione contro gli infortuni riconosce a K. un’invalidità del 100 per cento e le assegna una rendita piena. Dato che prima dell’infortunio percepiva un reddito annuo di 85'000 franchi, la sua rendita è di 68'000 franchi l’anno (l’80 per cento di 85'000 franchi), risp. di 5667 franchi al mese. Se il grado di invalidità fosse del 75 per cento, riceverebbe 51'000 franchi l’anno (il 75 per cento di 68'000 franchi), risp. 4250 franchi al mese.

    Inizio, fine e riduzione del diritto alla rendita

    Il diritto a una rendita nasce non appena dal trattamento medico non ci si può più aspettare un consistentemiglioramento dello stato di salute ed eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI sono giunti al termine. Con l’inizio della rendita dell’assicurazione contro gli infortuni si estingue il diritto alle indennità giornaliere ricevute fino a quel momento. Da quel momento, l’assicurazione contro gli infortuni di norma non copre nemmeno più alcuna spesa di cura.

    Esempio

    S. è impiegato di banca e un incidente stradale gli provoca un grave trauma cranio-cerebrale. Durante il lungo periodo di cura e riabilitazione, l’assicurazione contro gli infortuni gli versa un’indennità giornaliera. Un anno dopo l’incidente, l’AI gli accorda una rendita intera. Le indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni vengono pertanto ridotte per evitare il sovraindennizzo. A tre anni dall’incidente, non ci si può più aspettare un consistente miglioramento dal trattamento medico e l’assicurazione contro gli infortuni decide in merito alla rendita. Dato che S. rimane inabile al lavoro per la sua attività nella libera economia, l’assicurazione contro gli infortuni gli assegna una rendita intera sulla base di un grado di invalidità del 100 per cento.

    Diversamente dalla rendita dell’AI, quella dell’assicurazione contro gli infortuni non ha fine con il raggiungimento dell’età AVS, ma viene versata fino al decesso del beneficiario. Se tuttavia l’infortunio si verifica dopo il raggiungimento dell’età AVS, non sussiste alcun diritto a una rendita dell’assicurazione contro gli infortuni. 
    In caso di infortunio dopo il 45° anno d’età, al raggiungimento dell’età AVS la rendita viene ridotta come segue.

    • Per un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, la rendita è ridotta dell’1 per cento per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l’assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell’infortunio. La riduzione può quindi arrivare fino al 20 per cento.
    • Per un grado di invalidità superiore al 40 per cento, che dà diritto anche a una rendita AI, la rendita è ridotta del 2 per cento per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l’assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell’infortunio. La riduzione ammonta pertanto al doppio e può raggiungere il 40 per cento.

     

    La riduzione delle rendite non è tuttavia applicata immediatamente, bensì solo alle persone che raggiungono l’età AVS al più presto nel 2025 (inizialmente riduzione parziale, dal 2029 riduzione piena).

    Per le persone che al momento dell’infortunio avevano 45 anni o più e l’infortunio si è verificato prima del 1° gennaio 2017 (entrata in vigore della revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni e dell’introduzione della disposizione inerente alla riduzione) vale un’eccezione: la rendita viene ridotta solo se la persona in questione raggiunge l’età di riferimento AVS dopo il 2025. La portata della riduzione dipende dal momento del raggiungimento dell’età di riferimento AVS. Le persone che raggiungono l’età di riferimento AVS a partire dal 2029 subiscono una riduzione piena.

    Esempio

    H. ha 38 anni quando è vittima di un infortunio. In ragione di un grado di invalidità del 55 per cento e sulla base di un reddito annuo di 80'000 franchi, riceve una rendita dell’assicurazione contro gli infortuni di 35'200 franchi l’anno, ossia 2934 franchi al mese. Poiché al momento dell’infortunio aveva meno di 45 anni, la rendita rimarrà invariata anche dopo il raggiungimento dell’età AVS.

    Se al momento dell’infortunio H. avesse avuto 53 anni, al raggiungimento dell’età AVS la sua rendita sarebbe stata ridotta del 2 per cento per ogni anno compreso fra il giorno in cui ha compiuto 45 anni e il giorno dell’infortunio. La riduzione ammonterebbe così al 16 per cento (8 anni x 2%), ossia a 5632 franchi. All’età di 65 anni riceverebbe pertanto dall’assicurazione contro gli infortuni soltanto una rendita annua di 29'568 franchi, pari a 2464 franchi al mese.

    Rendita complementare e coordinamento con l’AI

    Chi subisce un infortunio con danni permanenti alla salute sovente ha diritto, oltre alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, anche a prestazioni dell’AI.

    Se sia l’AI sia l’assicurazione contro gli infortuni versano una rendita d’invalidità, l’assicurazione contro gli infortuni assegna soltanto una rendita complementare. Ciò significa che la rendita dell’assicurazione contro gli infortuni viene ridotta se, assieme a quella dell’AI, supera il 90 per cento dell’ultimo reddito annuo percepito prima dell’infortunio. La somma della rendita dell’AI e dell’assicurazione contro gli infortuni non può quindi superare il 90 per cento dell’ultimo reddito annuo.

    Esempio

    A S. (cfr. esempio precedente) è quindi assegnata una rendita intera dell’AI e una rendita intera dell’assicurazione contro gli infortuni (rendita complementare). Dato che prima dell’incidente percepiva 120'000 franchi l’anno, le due rendite sommate non possono superare i 108'000 franchi (il 90 per cento di 120'000 franchi). Oltre alla rendita dell’AI di 2200 franchi al mese, risp. 26'400 franchi l’anno, S. riceve dall’assicurazione contro gli infortuni una rendita complementare di 6800 franchi al mese, risp. 81'600 franchi l’anno. L’assicurazione contro gli infortuni ha quindi ridotto la sua rendita di 14'400 franchi l’anno, risp. 1200 franchi al mese.

    Finché, nel quadro di un provvedimento professionale, l’AI versa un’indennità giornaliera, l’assicurazione contro gli infortuni non eroga prestazioni. Se dalla continuazione del trattamento medico non ci si può più aspettare un consistente miglioramento dello stato di salute ma l’AI decide soltanto in un secondo tempo in merito ai provvedimenti di integrazione professionale, l’assicurazione contro gli infortuni versa una rendita transitoria. Non appena hanno inizio i provvedimenti professionali dell’AI e le indennità giornaliere dell’AI, il diritto alla rendita transitoria si estingue.

    Esempio

    Dopo essere caduta da un ponteggio, T. non può più riprendere la sua attività di capocantiere. L’azienda per cui lavora le propone un posto in ambito amministrativo, per il quale T. deve però seguire una riformazione. Benché le cure mediche siano nel frattempo concluse, l’AI non ha ancora preso una decisione definitiva in merito ai provvedimenti professionali. Fino all’inizio della riformazione e alle indennità giornaliere dell’AI, l’assicurazione contro gli infortuni versa quindi una rendita transitoria. Per il calcolo del grado di invalidità determinante per la rendita, l’assicurazione contro gli infortuni può tuttavia basarsi soltanto sul reddito con invalidità di una persona non ancora integrata.

    Quando una rendita può essere rivista?

    Come l’AI, anche l’assicurazione contro gli infortuni può aumentare le rendite se lo stato di salute del beneficiario è peggiorato per più di tre mesi e il grado di invalidità è per questa ragione notevolmente aumentato.

    Un simile aumento in seguito a revisione è tuttavia possibile soltanto nel caso in cui il peggioramento dello stato di salute sia riconducibile a conseguenze tardive dell’infortunio.

    Esempio

    A causa di un incidente, N. è invalido al 50 per cento e da alcuni anni è al beneficio di mezza rendita. Un peggioramento dello stato di salute rende N. incapace al lavoro e al guadagno nella misura del 100 per cento. Poiché tale peggioramento è da ricondurre all’incidente, l’assicurazione contro gli infortuni aumenta la rendita dal 50 al 100 per cento.

    Se lo stato di salute del beneficiario della rendita è migliorato per più di tre mesi e il grado di invalidità è per questa ragione notevolmente diminuito, l’assicurazione contro gli infortuni può ridurre o sopprimere la rendita. Una riduzione o soppressione può avere effetto retroattivo soltanto se il beneficiario della rendita ha violato l’obbligo di informare.

    Al raggiungimento dell’età AVS, le rendite dell’assicurazione contro gli infortuni non vengono più sottoposte a revisione, a prescindere dall’evoluzione dello stato di salute.

    Quando una rendita può essere ridotta per motivi particolari?

    Se l’infortunio avviene commettendo un crimine o un delitto (p.es. guida in stato di ebbrezza) o compiendo un atto temerario, l’assicurazione contro gli infortuni può ridurre e, in casi particolarmente gravi, persino rifiutare la rendita. La rendita non può tuttavia essere rifiutata o ridotta di oltre il 50 per cento se la persona al momento dell’infortunio deve provvedere al sostentamento di familiari.

    L’assicurazione contro gli infortuni può ridurre le prestazioni anche se l’invalidità è solo in parte imputabile a un infortunio. Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno.

    Esempio

    Guidando oltre i limiti di velocità, M. causa un incidente dal quale esce gravemente ferita e invalida. Dato che l’infortunio è avvenuto perché M. ha commesso un delitto (mancato rispetto dei limiti di velocità), l’assicurazione contro gli infortuni riduce le sue prestazioni del 20 per cento.

    Basi giuridiche

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