Congedo e indenni-tà per genitori che assistono un figlio

A fine 2019, è stata adottata la Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, la quale comporta diverse modifiche di svariate altre leggi federali.

In questo capitolo ci occupiamo delle modifiche apportate al Codice delle obbligazioni (CO) e alla Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), entrate in vigore il 1° luglio 2021. I genitori che interrompono totalmente o in parte la loro attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno ora diritto a un congedo e a un’indennità di assistenza finanziata con le indennità per perdita di guadagno per un massimo di 14 settimane.


    Chi ha diritto al con-gedo e all’indennità di assistenza?

    Hanno diritto all’indennità chi esercita un’attività lucrativa dipendente o indipendente, collabora nell’azienda del coniuge o del partner percependo un salario in contanti, percepisce indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, le madri o i padri incapaci al lavoro che percepiscono un’indennità giornaliera dell’AI o di un’assicurazione sociale o privata per malattia o infortunio, nonché chi ha ancora un rapporto di lavoro ma non riceve più uno stipendio perché ha esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o alle indennità giornaliere.

    Esempio

    I coniugi A. hanno due figlie. M., di otto anni, è figlia di primo letto del signor A. La signora A. interrompe la sua attività lucrativa per assistere M., vittima di un grave incidente della circolazione. In qualità di matrigna, A. ha diritto all’indennità soltanto se il signor A. o la mamma di M. rinuncia al proprio.

    Il congedo e l’indennità presuppongono un rapporto genitore-figlio, lo stato civile dei genitori non è rilevante. Anche i genitori affilianti rientrano tra gli aventi diritto se hanno assunto durevolmente le spese di mantenimento e di educazione del minore. Se quest’ultimo torna da uno dei genitori, il diritto dei genitori affilianti si estingue. Anche una matrigna o un patrigno ha diritto a un congedo e a un’indennità se vive nella medesima economia domestica con il genitore che detiene l’autorità parentale e la custodia del figlio e lo assiste adeguatamente nel mantenimento e nell’educazione del figlio, e un genitore rinuncia completamente al suo diritto, a condizione che sussista un rapporto di filiazione con entrambi i genitori.

    Quali condizioni de-vono essere soddi-sfatte?

    Il congedo e l’indennità di assistenza presuppongono che un minore abbia gravi problemi dovuti a malattia o infortunio e che i genitori interrompano la loro attività lucrativa per assisterlo. Un bambino ha gravi problemi di salute se

    • si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
    • il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
    • sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei geni­tori; e
    • almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

    È considerato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica innanzitutto il manifestarsi di una situazione acuta di malattia, ma sono rilevanti anche un peggioramento acuto dello stato di salute di un bambino malato cronico e un peggioramento lento dello stato di salute che a partire da una determinata intensità rende necessaria un’assistenza. Oltre alle cure in senso stretto, il maggiore bisogno di assistenza può essere dato anche dalla partecipazione a colloqui, trattamenti e visite dal medico o in ospedale. Il bisogno di assistenza e cura deve essere significativo, continuo e comprovato da un certificato medico.

    ll figlio deve essere minorenne al momento dell’interruzione del lavoro, ma se diventa maggiorenne durante il termine quadro di 18 mesi il diritto non si estingue anzitempo.

    Esempio

    T. ha un figlio di dodici anni che, cadendo dall’albero su cui si stava arrampicando, si rompe una gamba. T. è sola e vorrebbe stare accanto al figlio, e si chiede se abbia diritto a un congedo con indennità di assistenza. Dato che la frattura di una gamba non è considerata un grave problema di salute, T. non ha diritto né al congedo né all’indennità. Può però far valere il congedo breve per lavoratori. Se la sua assenza dovesse protrarsi oltre tre giorni, in ragione dell’adempimento di un obbligo legale può rifarsi alle disposizioni sulla continuazione del versamento del salario per brevi assenze finché non ha trovato una soluzione alternativa.

    Il diritto all’indennità di assistenza sussiste per caso di malattia o infortunio. Se il figlio contrae un’altra malattia grave, il diritto si rinnova. È considerata un nuovo caso di malattia anche una ricaduta dopo un periodo prolungato senza disturbi. Non dà invece alcun nuovo diritto una malattia connessa con la malattia principale.

    Se la malattia grave è congenita, non sussiste alcun diritto a un’indennità di assistenza. In un tale caso, la mamma ha diritto all’indennità di maternità e solo quando questa è esaurita e le altre condizioni sono soddisfatte nasce il diritto all’indennità di assistenza.

    Come si fa valere l’indennità di assi-stenza? Come viene versata?

    L’indennità di assistenza non è versata automaticamente, deve essere richiesta alla cassa di compensazione competente. Se il genitore svolge un’attività dipendente, deve far presentare la richiesta dal datore di lavoro, il quale va informato il prima possibile su quando e come desidera prendere il congedo di assistenza, ed eventualmente su come intende dividerlo con l’altro genitore. Le persone che percepiscono indennità giornaliere dall’assicurazione contro la disoccupazione e le persone incapaci al lavoro con un’indennità giornaliera dell’AI possono invece presentare direttamente la richiesta alla cassa di compensazione. Lo stesso vale per tutti gli altri casi.

    La cassa di compensazione si basa sul certificato medico che conferma il grave problema di salute, non è quindi tenuta a verificare l’adempimento delle condizioni mediche.

    L’indennità di assistenza inizia il giorno dell’interruzione dell’attività lucrativa. Il termine quadro di 18 mesi decorre dal primo versamento. I genitori hanno complessivamente diritto a 14 settimane di congedo e a 98 indennità giornaliere. Possono decidere la ripartizione che meglio si adatta alla loro situazione, ad esempio fruire del congedo separatamente o allo stesso tempo, sotto forma di settimane o di singoli giorni. Considerato che il diritto vale anche per i giorni liberi (p.es. sabati e domeniche), al massimo si possono ottenere 98 indennità giornaliere (14 settimane da 7 giorni) e 70 giorni di congedo (14 settimane da 5 giorni lavorativi).

    L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio lordo soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza, ma al massimo a 196 franchi. Mentre si fruisce dell’indennità di assistenza non è in linea di principio possibile percepire altre indennità giornaliere, e l’indennità di assistenza prevale su quelle dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’invalidità, le malattie e gli infortuni. In questi casi, l’indennità di assistenza corrisponde all’indennità giornaliera versata prima.

    Se il genitore esercita un’attività dipendente e il datore di lavoro continua a versargli un salario almeno pari all’importo dell’indennità di assistenza, l’indennità è versata al datore di lavoro. In tutti gli altri casi, viene versata direttamente al genitore.

    Durante la fruizione del congedo con indennità di assistenza, il lavoratore salariato è protetto dal licenziamento al massimo per un periodo di sei mesi a decorrere dal primo giorno del congedo. È inoltre vietato ridurre le vacanze del lavoratore salariato che beneficia del congedo.

    Esempio

    La signora B. e il signor D. sono una coppia con una figlia di un anno e un figlio di quattro anni con l’epilessia. Improvvisamente gli attacchi epilettici si fanno più frequenti e più gravi, e il piccolo necessita di un’assistenza più intensa. La nuova situazione impone ai genitori di interrompere l’attività lucrativa e fa nascere il diritto a un congedo massimo di 14 settimane da prendere entro un periodo di 18 mesi. Dopo essersi accordati su chi presta assistenza quando, informano i loro datori di lavoro, i quali presentano alla cassa di compensazione competente la richiesta, completa di certificato medico, di indennità di assistenza.

    Basi giuridiche

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