Formazione e perfezionamento

Nel campo dell’istruzione, il diritto delle persone in situazione di handicap a pari opportunità si scontra spesso con la mancata accessibilità delle offerte: lezioni non predisposte per gli audiolesi, edifici non fruibili in sedia a rotelle, esami non adeguati per chi ha difficoltà di apprendimento. Per questo, il diritto delle pari opportunità delle persone in situazione di handicap prevede che le offerte di formazione e perfezionamento debbano essere accessibili, anche se il grado di accessibilità può variare secondo i casi. Sono toccate tutte le offerte formative, dalla scuola elementare in su, comprese le formazioni professionali, le università e altri tipi di formazione. Nei limiti del principio di proporzionalità, gli esami e l’offerta formativa (lezioni, durata della formazione ecc.) devono essere adeguati alle esigenze delle persone in situazione di handicap.


    Differenze tra operatori della formazione pubblici e privati

    Le persone in situazione di handicap hanno diritto per legge ad adeguamenti proporzionati degli esami e dell’offerta formativa negli istituti di formazione pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, a tutti i livelli di formazione. In caso di svantaggio nel campo della formazione e del perfezionamento di cui sono responsabili le collettività pubbliche, è possibile esigere presso il tribunale o l’autorità amministrativa che l’ente in questione elimini lo svantaggio.

    Per gli istituti di formazione privati l’obbligo di evitare svantaggi è molto meno costrittivo. In linea generale, gli operatori privati non possono venire obbligati ad adeguare la loro offerta alle esigenze delle persone in situazione di handicap. Le scuole elementari private e tutti gli istituti privati che propongono diplomi statali o corsi per l’ottenimento di tali diplomi (per esempio licei privati, scuole universitarie accreditate, istituti di formazione che portano all’ottenimento di attestati federali di capacità) sono tuttavia tenuti ad adeguare l’offerta formativa e gli esami allo stesso modo degli istituti pubblici.

    Adeguamento dell’offerta formativa e degli esami

    Gli adeguamenti formali, anche detti «compensazione degli svantaggi», mirano a compensare gli svantaggi dovuti a un determinato handicap. In pratica, si tratta essenzialmente di dare la possibilità di usare mezzi ausiliari specifici durante i corsi o gli esami oppure di ricorrere a un assistente personale quando necessario. Ne consegue che tutti gli aspetti dell’offerta formativa e gli esami devono essere adeguati, nei limiti del principio di proporzionalità, alle esigenze individuali della persona in situazione di handicap.

    In tal modo, dovrebbero essere garantite le pari opportunità in ambito formativo. Nella scelta degli adeguamenti, va tenuto presente che essi devono compensare lo svantaggio dovuto a un handicap, non di avvantaggiare la persona beneficiaria nei confronti degli altri allievi o studenti. In linea di principio, la compensazione degli svantaggi cessa laddove impedisce di verificare le capacità fondamentali di una persona. Che cosa ciò significhi concretamente dipende dalla materia, dal livello e dall'obiettivo di formazione, e va valutato attentamente caso per caso. Gli adeguamenti formali concessi non possono essere menzionati nei giudizi scolastici.

    Esempio

    M. ha subito un grave trauma cranio-cerebrale in un incidente della circolazione. Terminata la riabilitazione, vorrebbe riprendere i suoi studi di storia, ma a seguito dell’incidente fatica a concentrarsi e si stanca velocemente. Per lui è difficile dare gli esami, dato che con il suo handicap ha bisogno di più tempo per formulare le risposte. M. ha quindi fatto richiesta di adeguamenti dei corsi e degli esami alla sua università. Gli è così stato concesso più tempo agli esami e delle pause più frequenti, rispettivamente più lunghe. Agli esami scritti, ha il diritto di usare un computer, affinché possa scrivere più agevolmente. Prima delle lezioni, i professori gli inviano inoltre delle dispense che permettono a M. di prepararsi meglio.

    Nel caso di adeguamenti materiali, sono invece i contenuti di una materia a essere adeguati, riducendoli secondo le esigenze, alle capacità della persona in situazione di handicap. Ne consegue che i contenuti degli esami o del corso non corrispondono più del tutto a quanto solitamente richiesto, per cui non è possibile parlare di una compensazione dello svantaggio.

    Da un punto di vista giuridico, gli adeguamenti materiali sono una misura che concede un privilegio. Per tale ragione, necessitano di una base giuridica e sono ammessi soltanto nel rispetto del principio di proporzionalità. Le persone senza handicap che per questo si ritrovano svantaggiate rispetto a chi beneficia di adeguamenti materiali non devono soffrire un pregiudizio eccessivo. Gli adeguamenti materiali devono essere indicati nei giudizi scolastici. Poiché ciò può secondo il caso influire negativamente sul percorso formativo della persona in situazione di handicap, è bene riservare gli adeguamenti materiali alle situazioni in cui gli svantaggi non possono più in alcun modo essere compensati mediante adeguamenti formali.

    Esempio

    S. ha un leggero handicap uditivo, per cui a tedesco fa parecchia fatica nei dettati e di conseguenza ottiene sempre voti molto bassi. L’insegnante consiglia ai genitori di dispensare la figlia dai dettati e dalla valutazione della comprensione orale. Fino a quel punto, però non era mai stata tentata una compensazione formale dello svantaggio nei dettati dovuto all’handicap, per esempio facendo sedere S. più vicino alla cattedra, chiedendo all’insegnante di scandire meglio le parole o dando la possibilità di ascoltare il dettato una volta in più. Prima di considerare una dispensa dalla valutazione di determinati ambiti, è importante tentare questo tipo di misure per evitare che più tardi S. sia svantaggiata nel suo percorso formativo.

    Le misure di compensazione degli svantaggi variano moltissimo da una persona all’altra. Non esiste un elenco esaustivo: ogni provvedimento va adattato in funzione delle esigenze di ogni singolo individuo.

    Tra le misure formali di compensazione degli svantaggi ammesse figurano: tempo d’esame più lungo; pause più frequenti o più lunghe; esami più strutturati o frazionati; cambiamenti della modalità d’esame, per esempio da scritto a orale o viceversa; esami teorici invece che pratici o viceversa; il ricorso a un assistente, a un aiuto alla scrittura o a un registratore; adeguamento degli spazi o del mobilio; utilizzo di un computer; adattamento della documentazione dei corsi o degli esami; uso di mezzi ausiliari.
    Sono considerati adeguamenti materiali tutti i provvedimenti che riducono le esigenze a livello di contenuto, per esempio la dispensa totale o parziale per alcune materie o la non valutazione di determinati aspetti. Gli adeguamenti formali possono diventare materiali qualora conducano a una situazione in cui gli obiettivi principali dell’esame o della formazione non possono più essere valutati.

    Soprattutto in caso di mancata valutazione di determinati ambiti dovuta a difficoltà di apprendimento come la dislessia e la discalculia, possono presentarsi problemi di delimitazione tra adeguamenti puramente formali e adeguamenti materiali.

    Anche in queste situazioni, per poter parlare di compensazione degli svantaggi deve essere raggiunto l’obiettivo principale dell’esame o della formazione. Rinunciare (anche solo parzialmente) a valutare l’ortografia o la capacità di espressione scritta nella propria lingua di una persona dislessica è considerata una misura eccessiva. Può invece essere giustificata come compensazione proporzionata degli svantaggi la rinuncia alla valutazione dell’ortografia e dell’espressione scritta in storia, poiché l’obiettivo principale della materia non è l’uso corretto della lingua, bensì la conoscenza di contesti storici.

    Come e dove presentare una richiesta di compensazione degli svantaggi

    Le richieste di compensazione degli svantaggi vanno indirizzate all’istituto di formazione. È in ogni caso necessario allegare il rapporto di uno specialista (medico, psicologo, logopedista ecc.) nel quale devono figurare le misure di compensazione degli svantaggi motivate dal punto vista medico o psicologico. Oltre a una diagnosi precisa e alle conseguenze sulle lezioni e gli esami, dovrebbero essere elencate nel modo più dettagliato possibile le singole misure necessarie in funzione del tipo di handicap. Può trattarsi della concessione di tempo supplementare, dell’impiego di mezzi ausiliari (computer, programmi vocali, calcolatrice ecc.), di una valutazione adattata della grammatica e dell’ortografia, di pause più lunghe, di una diversa ponderazione dell’orale e dello scritto ecc. Solitamente, la richiesta di compensazione degli svantaggi non richiede una forma specifica. Sempre più spesso gli istituti di formazione mettono a disposizione schede informative e modelli per tali richieste. Conviene quindi chiedere all’istituto se esistono regole specifiche.

    Anche l’accordo sulla compensazione degli svantaggi dovrebbe essere formulato per iscritto per aumentare la sicurezza giuridica e il carattere vincolante di quanto pattuito. Oltre alle generalità, all’handicap e alle sue conseguenze, l’accordo dovrebbe contenere le misure concordate per ogni materia. Un altro elemento che non dovrebbe mancare è la rivalutazione regolare dei provvedimenti e la possibilità di adeguarli qualora si rivelino inefficaci, eccessivi o insufficienti, oppure se le conseguenze dell’handicap dovessero cambiare.

    Come e dove reagire a uno svantaggio subito

    Dal momento in cui lo svantaggio a opera dell’istituto di formazione è noto, bisognerebbe contattarlo, rivolgendosi per esempio a un insegnante, ai servizi di consulenza interni o ad altre persone responsabili. Nel limite del fattibile, le possibili misure per l’eliminazione dello svantaggio dovrebbero essere definite insieme e di comune accordo tra la persona interessata (o i suoi genitori) e i responsabili dell'istituto di formazione.

    Di regola, le decisioni degli istituti di formazione sul diritto all’accesso senza svantaggi alla formazione e al perfezionamento dovrebbero essere comunicate in forma scritta. Su richiesta, gli istituti pubblici devono rilasciare una decisione opponibile, affinché ci sia la possibilità di presentare ricorso a un’istanza superiore. In caso di successo del ricorso, è possibile obbligare l’istituto di formazione pubblico a eliminare lo svantaggio e a introdurre misure adeguate. In caso di svantaggi presso istituti di formazione privati, il tribunale può soltanto constatare la discriminazione e intimare un risarcimento per un importo massimo di CHF 5000.-.

    Esempio

    Per l’apprendistato che desidera seguire, A. deve fare un esame di ammissione alla scuola professionale. Essendo dislessico, chiede alla scuola una compensazione degli svantaggi per l’esame. Il direttore della scuola gli comunica telefonicamente che non consente alla richiesta. Poiché A. non è d’accordo con la decisione, ha il diritto di chiedere una decisione scritta alla quale potrà opporsi presso l’istanza immediatamente superiore.

    Dato che le procedure variano molto da un Cantone all’altro, conviene rivolgersi per tempo a uno studio legale specializzato nel diritto cantonale o a un altro servizio competente.

    Basi giuridiche

    • Diritto all’educazione nella Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità:
      art. 24
    • Divieto di svantaggi nell’accesso a una formazione e a un perfezionamento:
      art. 2 cpv. 5 in combinato disposto con art. 3 lett. f LDis
    • Divieto di discriminazione da parte di privati che forniscono prestazioni al pubblico:
      art. 6 LDis
    • Diritti soggettivi in materia di offerte pubbliche:
      art. 8 cpv. 2 LDis
    • Diritti soggettivi in materia di offerte private:
      art. 8 cpv. 3 LDis
    • Principio di proporzionalità:
      art. 11 LDis

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