Prestazioni complementari

Ai sensi della Costituzione federale, le rendite AVS e AI dovrebbero coprire adeguatamente il fabbisogno esistenziale degli assicurati. Poiché il fabbisogno esistenziale può essere tanto elevato quanto modesto, risulta difficile adempiere tale mandato: una persona con disabilità che vive in un istituto ed è tenuta a pagare una tassa giornaliera di 160 franchi avrà, ad esempio, un fabbisogno più elevato di una che vive con i genitori in una zona rurale. Con il sistema delle rendite AVS e AI non è possibile bilanciare questi divari.

Per evitare che vengano a crearsi gravi situazioni di necessità è stato introdotto un sistema di prestazioni complementari (PC) alle rendite. Basandosi sul principio del fabbisogno, esse permettono alle persone con disabilità di colmare le lacune finanziarie che persistono anche con la percezione della rendita di invalidità e dell’assegno per grandi invalidi. Le PC sono tutto fuorché un’elemosina dello Stato: esse vengono assegnate in base a un chiaro diritto, che nasce non appena la sostanza è inferiore a una determinata soglia e le entrate non bastano per coprire le spese riconosciute per legge. Diversamente dalle prestazioni di aiuto sociale e da eventuali prestazioni supplementari cantonali (sussidi, sovvenzioni comunali), quelle complementari non devono essere restituite nemmeno quando il beneficiario ha di nuovo un reddito e una sostanza a disposizione. Dall’1.1.2021 sussiste tuttavia un obbligo di restituzione per gli eredi di beneficiari di prestazioni complementari se l’eredità supera i 40’000 franchi.

Il presente capitolo spiega chi ha diritto alle PC, come queste vengono calcolate, le regole speciali per le persone che vivono in istituto, quando inizia il diritto alle PC, a quali condizioni possono essere rimborsate le spese di malattia e d’invalidità, e pure l’obbligo di restituzione per gli eredi entrato in vigore l’1.1.2021 a seguito della riforma. Chiarisce inoltre per quali persone il diritto previgente resta applicabile anche dopo l’1.1.2021.


    Chi ha diritto alle prestazioni complementari?

    Le persone seguenti possono fare richiesta di PC, a condizione che abbiano il domicilio e la dimora abituale in Svizzera.

    • i beneficiari di una rendita AVS (rendita di vecchiaia o per superstiti) o di una rendita AI;
    • i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell’AI una volta compiuti 18 anni;
    • i beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI, purché la percepiscano da minimo sei mesi.

    La dimora abituale in Svizzera non si interrompe per brevi soggiorni all’estero. Se la persona lascia invece la Svizzera per più di tre mesi (90 giorni) consecutivi o in totale per anno civile, il diritto alle PC si estingue.

    I cittadini svizzeri, dell’UE, e dei paesi membri dell’AELS hanno diritto alle PC a prescindere dalla durata del domicilio o della dimora in Svizzera. Ai cittadini di tutti gli altri paesi, ai rifugiati e agli apolidi si applicano invece termini d’attesa: il diritto alle PC sussiste dunque soltanto se hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera ininterrottamente da un determinato tempo. Questi sono i termini d’attesa.

    • Per rifugiati e apolidi: 5 anni.
    • Per i cittadini stranieri provenienti da uno Stato con una convenzione bilaterale di sicurezza sociale con la Svizzera la quale accorda il diritto a una rendita straordinaria dopo 5 anni di soggiorno in Svizzera: 5 anni. Invece della rendita straordinaria ricevono una PC, che però è plafonata e ammonta al massimo all’importo minimo della rendita ordinaria. Al termine dei 10 anni d’attesa, hanno diritto alle PC integrali.
    • Per tutti gli altri cittadini stranieri: 10 anni.

    Esempio

    M., cittadino messicano, è arrivato in Svizzera quindici anni fa, nove anni fa è rientrato in Messico e sette anni fa è tornato in Svizzera. In seguito a un incidente stradale è invalido al 65 per cento e percepisce l’equivalente rendita AI. Nonostante riceva una rendita di invalidità, non ha ancora diritto alle PC poiché non ha ancora dimorato per dieci anni consecutivi in Svizzera. Ne avrà diritto al più presto fra tre anni.

    Diritto alle PC in assenza di rendita AI, di rendita AVS o di rendita per i superstiti

    I cittadini svizzeri, dell’UE e dei paesi membri dell’AELS, i rifugiati, gli apolidi e i cittadini stranieri provenienti da uno Stato con una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera la quale accorda il diritto a una rendita straordinaria possono chiedere le PC anche se non percepiscono una rendita (p.es. perché non hanno versato contributi prima del caso d’infortunio). È sufficiente che al momento del raggiungimento dell’età di pensionamento siano invalidi per almeno il 40 per cento o «superstiti» ai sensi della legge.

    Tutti gli altri cittadini stranieri devono obbligatoriamente avere diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI, a un assegno per grandi invalidi dell’AI o a un’indennità giornaliera dell’AI.

    Esempio

    S. è una cittadina svizzera cresciuta negli Stati Uniti e non ha mai versato i contributi AVS/AI volontari. A 48 anni si ammala gravemente, diventa inabile al lavoro e torna in Svizzera perché qui ha parenti che la possono accudire e presso i quali può vivere. Benché l’inabilità al lavoro sia elevata, S. non riceve una rendita AI poiché prima dell’invalidità non ha pagato alcun contributo AI. Ora può però annunciarsi alla cassa di compensazione del nuovo luogo di domicilio per percepire le PC, se reddito e sostanza non sono sufficienti a coprire il suo fabbisogno esistenziale.

    Oltre alle citate premesse personali (prestazioni AVS/AI, domicilio e dimora abituale, nonché eventuale termine d’attesa), dall’1.1.2021 in aggiunta occorre soddisfare una condizione finanziaria. Hanno infatti diritto alle PC solo le persone la cui sostanza netta è inferiore a 100'000 franchi (persone sole), rispettivamente 200'000 franchi (coppie sposate) e 50'000 franchi (per figlio che dà diritto alla rendita per figli). Nel computo della sostanza non rientrano gli immobili a uso proprio e i relativi debiti ipotecari.

    Chi dispone di una sostanza superiore all’importo determinante non ha dunque (ancora) alcun diritto a PC. Se durante il beneficio delle PC la sostanza dovesse superare l’importo determinante, p.es. per un’eredità, il diritto alle PC si estingue.

    Esempio

    B., cittadina turca, due anni dopo l’arrivo in Svizzera si annuncia all’AI per una rendita. L’ufficio AI stabilisce un grado d’invalidità dell’80 per cento ma rifiuta la richiesta di una rendita poiché l'invalidità è sopraggiunta prima che B. avesse completato i tre anni di obbligo di contribuzione minimo. Poiché esiste una convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Turchia, B. ha tuttavia diritto alle PC già cinque anni dopo il suo arrivo in Svizzera. All’inizio, riceve solo una prestazione limitata alla rendita ordinaria minima, dopo dieci anni di soggiorno in Svizzera ha diritto alle prestazioni complementari integrali.

    Se B. fosse cittadina siriana e in Svizzera con lo statuto di rifugiata riconosciuta, cinque anni dopo l’arrivo in Svizzera potrebbe presentare anche in assenza di rendita una domanda per PC e ricevere subito le PC intere.

    Se B. fosse invece cittadina tailandese, l’assenza di diritto a una rendita le impedirebbe di accedere alle PC, dato che Svizzera e Tailandia non hanno stipulato una convenzione di sicurezza sociale.

    Calcolo della prestazione complementare annua

    L’importo della PC annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili. Nel caso di una differenza minima tra le spese e il reddito, la PC annua sarà pari al sussidio cantona-le massimo per i premi di cassa malati, almeno però al 60 per cen-to dell’importo forfettario del premio della cassa malati medio can-tonale o regionale (importo minimo delle PC). 

    Le spese e i redditi dei coniugi vengono sommati. Per i coniugi separati si procede diversamente: se la separazione è stata pronunciata per decisione giudiziaria, se l’istanza di divorzio è in corso, se la separazione di fatto dura da almeno un anno o se può essere reso verosimile che essa durerà nel tempo, la PC verrà calcolata separatamente per ciascun coniuge. Tuttavia, vi avrà diritto solo il coniuge che ha anche effettivamente diritto a una rendita AVS o AI, a un assegno per grandi invalidi dell’AI o a un’indennità giornaliera dell’AI.

    La PC è calcolata separatamente anche per le coppie in cui almeno un coniuge vive per un periodo prolungato in istituto o in ospedale. In questo caso, i redditi dei coniugi vengono sommati e attribuiti per metà a ognuno dei due. Fanno eccezione alla regola unicamente le prestazioni versate dall’assicurazione malattia e contro gli infortuni per il soggiorno in istituto o in ospedale, l’assegno per grandi invalidi, il valore locativo dell’immobile abitato da uno dei due coniugi e la sostanza computabile come entrata (computo della sostanza).

    Le spese e i redditi dei figli sono sommati a quelli dei genitori con i quali vivono. Per il calcolo della PC, non se ne tiene tuttavia conto se i redditi superano le spese (come spesso accade per gli apprendisti).

    Esempio

    P. vive con il figlio di 19 anni che sta svolgendo un apprendistato di falegname. Percepisce una rendita dell’AI e una rendita per il figlio, che a sua volta riceve dal padre una pensione alimentare.

    Se i redditi computabili totali del figlio (rendita per figli, pensione alimentare, salario d’apprendista) sono più elevati delle sue spese riconosciute (importo per il fabbisogno vitale di un figlio maggiore di undici anni, metà della pigione, contributo alla cassa malati), il ragazzo, i suoi redditi e le sue spese verranno esclusi dal calcolo delle PC della madre.

    Quali spese vengono riconosciute?

    Per quanto riguarda le spese riconosciute, il calcolo delle PC prende in conto un importo forfettario annuale destinato a coprire il fabbisogno generale vitale.

    Persone sole: 20’100.–

    Coppie sposate: 30’150.–

    Figli fino a 11 anni

    • 1° figlio/a: 7’380.–
    • 2° figlio/a: 6’150.–
    • 3° figlio/a: 5’125.–
    • 4° figlio/a: 4’270.–
    • Dal 5° figlio: 3’560.– ciascuno

    Figli fino a 11 anni

    • 1° figlio/a: 10’515.–
    • 2° figlio/a: 10’515.–
    • 3° figlio/a: 7’010.–
    • 4° figlio/a: 7’010.–
    • Dal 5° figlio: 3’505.– ciascuno

    Viene inoltre tenuto conto della pigione lorda (incl. spese accesso-rie). Secondo la regione e le dimensioni dell’economia domestica, vigono i seguenti importi massimi mensili.

    Dimensioni economica domesticaRegione 1Regione 2Regione 3
    1 persona1’465.–1’420.– 1’295.–
    2 persona1’735.–1’685.–1'565.–
    3 persona1’925.–1’845.–1'725.–
    4 persone e più2’100.–  2’010.–1'865.–

    Esempio

    La famiglia K. (coppia sposata con tre figli minorenni) vive in un appartamento nella regione 2 e spende 1700 franchi al mese di affitto. Nel loro caso, vale una pigione massima di 2010 franchi al mese, ossia 24'120 l’anno. Poiché quella effettiva è inferiore, per il calcolo delle PC farà stato la spesa effettiva di 1700 franchi al mese, ossia 20'400 franchi l’anno.

     

    Per le persone sole in una forma abitativa comunitaria (condivisione dell’appartamento o persone adulte che vivono con i genitori) vigono i seguenti importi massimi a prescindere dal numero di persone nell’abitazione:

    Regione 1Regione 2Regione 3
    867.50.–842.50 782.50

    Esempio

    S. divide con due studenti un appartamento che costa 2400 franchi al mese, la sua parte è dunque di 800 franchi al mese. Poiché vive nella regione 1, per lui vige una pigione massima di 867.50 franchi al mese, ossia 10’410 franchi l’anno. Considerato che quella effettiva è di 800 franchi, nel suo calcolo delle PC sono computate spese abitative per 800 franchi al mese, ossia 9600 franchi l’anno.

    Se vivesse nella regione 3, nel suo calcolo delle PC sarebbero computate spese abitative solo per 782.50 franchi al mese, ossia 9’390 franchi l’anno.

     

    Se le PC di più persone che condividono la forma abitativa (p.es. coppia o genitore solo con figli che condivide l’appartamento con altre persone) vengono sommate (di seguito unità PC), a prescindere dal numero di persone nell’abitazione vigono i seguenti importi massimi mensili:

    Unità PCRegione 1Regione 2Regione 3
    2 persone1'735.–1'685.–1'565.–
    3 persone1'925.–1'845.–1'725.–
    4 persone e più2'100.–2'010.–1'865.–

    Esempio

    T. e i suoi due figli minorenni (unità PC di 3 persone) abitano con il concubino di T. e i suoi due figli minorenni in una casa nella regione 3. L’affitto è di 3600 franchi al mese. La parte di T. e dei suoi due figli è dunque di 1800 franchi al mese. Dato che per T. e i suoi due figli vige una pigione massima di 1'725 franchi al mese, ossia 20'700 franchi l’anno, nel calcolo delle PC sono computate spese abitative per 1'725 franchi al mese, ossia 20'700 franchi l’anno.

    Per sapere quale Comune appartiene a quale regione, è sufficiente consultare il sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali:

    Ufficio federale delle assicurazioni sociali

    Se si rende necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una sedia a rotelle, l’importo massimo sale di 6420 franchi l’anno. Per le persone che vivono in un’abitazione di loro proprietà, il valore locativo viene considerato una «pigione», a cui si aggiunge un importo forfettario di 3060 franchi l’anno per le spese accessorie.

    Per quanto riguarda l’assicurazione malattia, è considerato il premio effettivo individuale (con copertura degli infortuni se la persona copre il rischio di infortuni con l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie), al massimo però il premio medio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel Cantone o nella regione in questione (nei Cantoni con più regioni di premio). La parte di PC corrispondente a questi premi non è versata alla persona assicurata ma direttamente alla cassa malati.

    Esempio

    B. e M. abitano entrambe nella regione di premio 1 del Canton Zurigo con un premio medio cantonale di 6'636 franchi l’anno. B. paga 6'196 franchi l’anno di cassa malati: per il calcolo delle PC può quindi essere considerato l’intero importo.

    M. invece paga 6'756 franchi l’anno. Per il suo calcolo delle PC vengono presi in considerazione soltanto i 6'636 franchi del premio medio annuo.

    Tra le uscite riconosciute figurano anche le spese fatte valere per la custodia complementare alla famiglia di figli fino a 11 anni. Sono tuttavia riconosciuti solo i costi netti di custodia, ossia quelli fatturati ai genitori e non coperti dalla mano pubblica.

    Sono riconosciute le spese per una custodia istituzionale:

    • centri diurni e asili nido;
    • strutture di custodia parascolastiche (strutture, scuole e asili con orario continuato);
    • famiglie diurne «ufficiali» (p.es. riconosciute da associazioni di genitori o da reti di genitori diurni).

    Non sono riconosciute le spese per una custodia non istituzionale (p.es. nonni, ragazzi alla pari, babysitter).

    Per il riconoscimento devono inoltre essere date le seguenti condizioni:

    • il genitore (famiglia monoparentale) svolge un’attività lucrativa;
    • il genitore (famiglia monoparentale) non è in grado di assicurare integralmente per ragioni di salute la custodia necessaria per la tutela del benessere del bambino (secondo il caso, da dimostrare con un certificato medico);
    • entrambi i genitori svolgono un’attività lucrativa negli stessi orari (presentazione di grado di occupazione e orari di lavoro);
    • nessuno dei genitori è in grado di assicurare integralmente per ragioni di salute la custodia necessaria per la tutela del benessere del bambino (secondo il caso, da dimostrare con un certificato medico).

    Inoltre, per il calcolo delle PC vengono prese in considerazione le spese seguenti:

    • premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione (p.es. AVS/AI);
    • pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia;
    • per i proprietari d’immobili, le spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile (pigione o valore locativo).

    Quali entrate vengono computate come reddito?

    Sono computate come reddito tutte le rendite, le pensioni e le in-dennità giornaliere, e altre prestazioni regolari.

    Il calcolo prende ugualmente in considerazione il reddito da attività lucrativa.

    Quota computabile del reddito annuo:

    Persona sola: 2/3 del reddito eccedente i 1000 franchi

    Coppia sposata (con coniuge senza rendita propria)

    • Coniuge avente diritto a una rendita: 2/3 del reddito eccedente i 1500 franchi
    • Coniuge non invalido: 80% del reddito

    Persona con figli: 2/3 del reddito eccedente i 1500 franchi

    Esempio

    A. percepisce una rendita intera dell’AI. La moglie svolge un’attiva lucrativa con un reddito annuo di 45’000 franchi. Per il calcolo delle PC di A. e della moglie, è computato un reddito da attività lucrativa di 36’000 franchi (80 per cento di 45’000 franchi).

    Per le persone che percepiscono una rendita parziale dell’AI e che non hanno ancora raggiunto il sessantesimo anno d’età, è computato un reddito da attività lucrativa annuo ipotetico:

    • 26’800 franchi per un grado di invalidità del 40-49%;
    • 20’100 franchi per un grado di invalidità del 50-59%;
    • 13’400 franchi per un grado di invalidità del 60-69%.

    Anche dal reddito ipotetico sono dedotti 1000 franchi (persone sole) o 1500 franchi (coppie sposate) e computati come reddito 2/3 dell’importo restante.

    Tale reddito ipotetico può essere computato anche a un coniuge non invalido, fintanto che si possa ragionevolmente pretendere l’esercizio di un’attività lucrativa. Il reddito ipotetico viene quindi computato come reddito nella misura dell’80 per cento.

    Non è tuttavia possibile prendere in considerazione il reddito ipotetico da attività lucrativa se la persona può dimostrare di aver intrapreso il possibile per trovare un lavoro, senza tuttavia riuscirci, né se l’esercizio di un’attività lucrativa non è possibile a causa di obblighi legati alla cura dei figli o del coniuge.

    Esempio

    Z., 57 anni, è invalido al 54 per cento e percepisce una rendita AI. Da un punto di vista teorico, secondo l’AI Z. potrebbe ancora ottenere un reddito con invalidità di 25’000 franchi, tuttavia da più di un anno Z. sta cercando senza successo un posto di lavoro. Se può dimostrare di aver intrapreso sufficienti ricerche di lavoro serie al mese, il calcolo delle PC non può computargli un reddito ipotetico da attività lucrativa. Lo stesso vale se Z. dovesse cessare le ricerche di lavoro e inserirsi in un laboratorio protetto: in tal caso, va computato soltanto il reddito effettivamente percepito. Se Z., invece, non si curasse di cercare lavoro e rifiutasse un posto in un laboratorio protetto, l’ufficio PC terrebbe conto di un reddito ipotetico annuo di 12’733 franchi (20'100 franchi meno 1000 franchi per 2/3).

    Il calcolo prende altresì in considerazione i proventi della sostanza mobile e immobile, quali gli interessi sui risparmi, il canone di locazione e il valore locativo dell’abitazione.

    Viene inoltre computato anche un quindicesimo della sostanza (un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia) che supera la franchigia di 30’000 franchi per le persone sole, di 50’000 franchi per i coniugi e di 15’000 franchi per figlio. Questo sistema viene chiamato «computo della sostanza». Se l’abitazione è di proprietà del beneficiario, è preso in considerazione quale sostanza solo il valore eccedente i 112’500 franchi. La franchigia sale a 300’000 franchi qualora una coppia sposata possieda un immobile che serve da abitazione a un coniuge, mentre l’altro vive in un istituto o in un ospedale, o una persona che beneficia di un assegno per grandi invalidi abiti in un immobile di sua proprietà o del coniuge. Se uno dei coniugi vive in istituto e l’altro a casa, per il computo della sostanza sono considerati 3/4 della sostanza per la persona residente in istituto e 1/4 per quella che vive a casa.

    Esempio

    I coniugi M. vivono in un’abitazione di loro proprietà. Il valore locativo è di 16’400 franchi l’anno, il valore ufficiale della proprietà è di 400’000 franchi e l’ipoteca ammonta a 120’000 franchi. Poiché il signor M. percepisce un assegno per grandi invalidi, la franchigia è di 300’000 franchi ed è più elevata della sostanza netta proveniente dall’immobile. Il calcolo delle PC non terrà dunque conto di alcuna sostanza ma solo del valore locativo di 16’400 franchi quale reddito proveniente dalla sostanza.

    Per il calcolo delle PC è computata anche la sostanza (ipotetica) a cui una persona ha rinunciato volontariamente. Un tale caso è dato quando avviene un’alienazione di parti di sostanza senza obbligo giuridico (p.es. donazione) o controprestazione equivalente (p.es. vendita di un immobile a un prezzo di gran lunga inferiore al valore venale). In linea di principio è irrilevante a quando risale l’atto di rinuncia.

    Dall’1.1.2021, si presuppone una rinuncia alla sostanza anche quando in poco tempo ne viene spesa una parte rilevante pur ottenendo una controprestazione equivalente. In questi casi, si parla di «dispendio eccessivo della sostanza». Concretamente, ciò significa che se una persona con una sostanza superiore ai 100’000 franchi nel giro di un anno ne spende più del 10 per cento, l’importo eccedente tale 10 per cento è considerato dispendio eccessivo e quindi rinuncia alla sostanza. Per le persone con una sostanza inferiore ai 100’000 franchi, importi superiori a 10'000 franchi l’anno sono considerati dispendio eccessivo e quindi rinuncia alla sostanza. Per i beneficiari di rendite AI, il periodo di computo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo all’inizio del diritto alla rendita, al più presto comunque l’1.1.2021. Per i beneficiari di rendite di vecchiaia dell’AVS, il periodo di computo inizia dieci anni prima del diritto alla rendita, al più presto comunque l’1.1.2021.

    Le eccezioni al computo della rinuncia alla sostanza valgono solo per le uscite dovute a motivi importanti, ossia:

    • spese destinate a preservare il valore di immobili (proprietà o usufrutto);
    • spese per cure dentarie;
    • spese di malattia e d’invalidità non coperte da assicurazioni sociali;
    • spese per il conseguimento del reddito di un’attività lucrativa (p.es. spese di trasferta);
    • spese per la formazione professionale;
    • spese per il normale sostentamento dell’assicurato negli anni precedenti la riscossione della prestazione complementare annua, se il reddito conseguito era insufficiente.

    Esempio

    A. percepisce da marzo 2023 una rendita intera dell’AI. A fine 2023 disporrà assieme alla moglie prevedibilmente di una sostanza di 150’000 franchi. I coniugi hanno intenzione di acquistare un’auto del valore di 35’000 franchi nel 2024. Se successivamente dovessero presentare domanda di PC, si terrebbe conto che il dispendio di 35’000 franchi ha superato di 20’000 franchi l’importo ammesso di 15’000 franchi (10 per cento di 150’000 franchi). Per il calcolo delle PC, verrebbe dunque computata una rinuncia alla sostanza di 20’000 franchi. Per evitarlo, la coppia dovrebbe acquistare un’auto meno costosa (al massimo 15’000 franchi).

    Esempio

    C. percepisce PC e dispone di una sostanza di 80’000 franchi. Ora deve sottoporsi a un intervento ai denti che costerà 15’000 franchi. Un tale dispendio supera di 5000 franchi i 10'000 franchi ammessi. Dato che però le cure dentarie rientrano tra i motivi importanti, per il calcolo delle PC di C. non è computata alcuna rinuncia alla sostanza.

    Infine, il calcolo delle PC prende in considerazione anche le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia. Si rinuncia a computarle solo nel caso esse, nonostante l’esecuzione, siano irrecuperabili.

    Non sono invece computati gli assegni per grandi invalidi, le borse di studio e altri aiuti all’istruzione, e le prestazioni dei parenti e dell’aiuto pubblico sociale.

    Calcolo speciale per persone che vivono in istituto

    Il calcolo delle PC per le persone che vivono in istituto si distingue per alcuni punti sostanziali.

    Per quanto riguarda il reddito, i Cantoni possono portare il «computo della sostanza» a un quinto della sostanza che supera la franchigia. La maggior parte dei Cantoni ha fatto valere questa possibilità (almeno per i beneficiari di rendite di vecchiaia). Contrariamente a quanto accade per le persone che vivono a casa, se la tassa giornaliera di un istituto comprende anche le spese di cura, l’assegno per grandi invalidi viene inoltre computato come reddito.

    Per quanto riguarda le spese riconosciute, al posto dell’importo destinato a coprire il fabbisogno generale vitale e del canone di locazione, vengono considerati la tassa giornaliera dell’istituto o dell’ospedale e un importo per le spese personali. Poiché sono i Cantoni a fissare la tassa massima presa in considerazione e a determinare l’ammontare delle spese personali, si presentano differenze importanti tra un Cantone e l’altro. Alcuni, ad esempio, riconoscono importi molto esigui per le spese personali, che comprendono pur sempre i costi per l’abbigliamento, l’igiene personale, il telefono, i trasporti, le attività culturali, le vacanze ecc.

    Esempio

    G. vive in un istituto per persone con disabilità nel Canton Berna e lavora nel laboratorio protetto annesso guadagnando 7000 franchi l’anno. Percepisce una rendita d’invalidità di 18’720 franchi e i suoi premi di cassa malati ammontano a 5500 franchi l’anno. Non possiede sostanza. Nel Canton Berna, viene riconosciuta una tassa giornaliera d’istituto massima di 135 franchi e un importo per le spese personali di 367 franchi al mese. Il calcolo delle PC è il seguente.

    Spese riconosciute:

    Tassa giornaliera (365 x 135.–) Fr. 49'275.–
    Importo per le spese personali  (12 x 367.–) Fr. 4'404.–
    Premio della cassa malati Fr. 5'500.–
    Contributo AVS/AI persone senza attività lucrativa Fr. 514.–
    Totale spese riconosciute Fr. 59'693.–

    Redditi computabili:

    Rendita 18'720.–
    Reddito attività lucrativa (2/3 dopo deduzione franchigia) 4'000.–
    Totale redditi computabili 22'720.–

    G. riceve una PC di 36'973 franchi l’anno. Per lei, come per molte persone che vivono in istituto, le PC sono superiori alla rendita.

    I problemi sopravvengono quando una persona vive in un istituto situato in un Cantone diverso da quello di domicilio. Per quanto riguarda le PC, infatti, un istituto non è considerato il luogo di domicilio e la loro determinazione spetta al Cantone in cui la persona viveva precedentemente. Di conseguenza, la tassa giornaliera è presa in considerazione solo entro l’importo massimo consentito dal Cantone di domicilio, che non corrisponde necessariamente alla tassa realmente applicata dall’istituto. Prima di entrare in un istituto extra-cantonale è dunque importante accertare se il finanziamento è assicurato tramite le PC o per mezzo di garanzie di copertura dei costi del Cantone di domicilio.

    Inizio del diritto e adeguamento delle prestazioni complementari

    Le PC non vengono calcolate e versate automaticamente dalle au-torità alle persone a beneficio di una rendita AVS e AI, gli assicurati devono presentare una domanda all’organo Cantonale preposto (in Ticino l’agenzia AVS del proprio Comune di domicilio) fornendo tut-te le informazioni e i documenti necessari al calcolo del diritto.

    Il diritto a una PC sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute. In linea di principio, le PC non sono versate retroattivamente, esistono tuttavia due eccezioni:

    • se la domanda è presentata entro sei mesi dalla decisione concernente una rendita AVS o AI, il diritto alle PC sorge con l’inizio del diritto alla rendita, ma al più presto il mese in cui è avvenuto l’annuncio per la rendita. Lo stesso vale in caso di adeguamento della rendita;
    • se la domanda è presentata entro sei mesi dall’ammissione in un istituto o in ospedale, il diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l’ammissione in istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.

    Esempio

    B. ha presentato una domanda di rendita AI tre anni fa. La procedura di accertamento è andata per le lunghe e B. riceve finalmente una decisione secondo la quale le viene accordata una rendita d’invalidità intera con effetto retroattivo a 30 mesi. Se B. fa domanda di PC entro sei mesi dalla decisione, anch’esse potranno essere accordate retroattivamente per gli ultimi 30 mesi.

    Le PC vengono adeguate a ogni cambiamento sostanziale della situazione personale ed economica dell’assicurato. La persona al beneficio di PC è tenuta a comunicare tempestivamente tali cambiamenti. In caso di violazione dell’obbligo di informare, l’ufficio PC può adeguare le prestazioni con effetto retroattivo e richiedere il rimborso di importi versati in eccesso.

    Esempio

    K. è al beneficio di una rendita dell’AI e di PC, e vive con la moglie in un appartamento in affitto. Dopo un soggiorno di un anno all’estero, la figlia ventiseienne torna in Svizzera e per il momento vive dai genitori. K. deve comunicare il cambiamento immediatamente poiché a partire dal ritorno della figlia il canone di locazione può essere preso in considerazione solo per due terzi. Si tratta di un cambiamento sostanziale della situazione personale.

    Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità

    Quando l’ufficio cantonale PC determina le prestazioni annue, può tenere conto degli elementi ricorrenti del reddito e delle spese quali la rendita, il canone locativo ecc., ma non delle spese straordinarie, ad esempio le spese per malattia non coperte e i costi supplemen-tari legati alla disabilità. Per tale ragione, i beneficiari di PC sono tenuti a conservare i giustificativi di tali uscite e a presentarli perio-dicamente (entro 15 mesi dall’emissione) all’ufficio preposto per ottenerne il rimborso.

    Vengono tuttavia rimborsate solo le spese che non devono essere prese a carico per legge da terzi (p.es. assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni, AI). Le disposizioni relative al computo di un eventuale assegno per grandi invalidi per il rimborso dei costi per le cure e l’assistenza variano da un Cantone all’altro.

    Nel caso in cui una domanda di PC viene rifiutata perché i redditi computabili sono leggermente superiori alle spese riconosciute, l’assicurato può presentare una richiesta di rimborso delle spese di malattia e d’invalidità. Il rimborso avverrà tuttavia solo nella misura in cui le spese superino l’eccedenza del reddito.

    Esempio

    T. percepisce una rendita intera dell’AI e ha fatto domanda di PC che tuttavia è stata rifiutata perché le entrate computabili (36’000 l’anno) sono superiori alle spese riconosciute (34’500 franchi l’anno). T. deve ora sottoporsi a un trattamento dentario del costo di 2500 franchi. Benché non percepisca una PC annua, T. può presentare la fattura alla cassa di compensazione che, se giudica il trattamento adeguato ed economico, le rimborserà 1000 franchi (ossia il costo del trattamento detratta l’eccedenza del reddito di 1500 franchi).

    Le persone che vivono a casa possono beneficiare, oltre che delle PC annue e indipendentemente dal loro ammontare, del rimborso per anno civile delle spese di malattia e invalidità fino a un importo di

    • massimo 25’000 franchi per persone sole o per coniugi di persone che vivono in istituto;
    • massimo 50’000 franchi per le coppie sposate.

    Ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato, le spese di cura e assistenza possono essere rimborsate fino a un massimo di 60’000 franchi l’anno (grado medio) o di 90’000 franchi l’anno (grado elevato). In questi casi, l’assegno per grandi invalidi è però sempre computato.

    Le persone che vivono in istituto possono beneficiare, oltre che delle PC annue, anche del rimborso delle spese di malattia e invalidità fino a un importo massimo di 6000 franchi.

    Sono considerate rimborsabili le seguenti spese di malattia e d’invalidità comprovate:

    • i costi di un trattamento dentale;
    • i costi di cura, di aiuto e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
    • i costi di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
    • i costi legati a diete;
    • i costi di trasporto al più vicino luogo di cura;
    • i costi di mezzi ausiliari;
    • le spese di partecipazione ai costi (franchigia, aliquota percentuale) ai sensi della LAMal.

    Cantoni determinano a quali condizioni e in che misura queste spese debbano essere rimborsate. Per maggiori informazioni al riguardo, occorre consultare le relative leggi e ordinanze cantonali. I Cantoni possono vincolare il rimborso alla condizione che i trattamenti rispettino il principio di adeguatezza ed economicità. In questa sede, non è possibile esporre nel dettaglio le varie disposizioni cantonali.  

    Per quanto riguarda le spese di cura, assistenza e aiuto a domicilio, si rimanda al capitolo corrispondente («Rimborso da parte delle prestazioni complementari delle spese di cura, assistenza e aiuto a domicilio»).

    Prestazioni supplementari dei Cantoni

    Oltre alle PC previste dal diritto federale, alcuni Cantoni accordano prestazioni supplementari. Accanto alle prestazioni supplementari della Città e del Cantone di Zurigo, spiccano anche quelle dei Cantoni Basilea-Città e Ginevra. In questa sede non è possibile approfondire tutti i regolamenti cantonali in materia.

    Chi è obbligato a restituire PC perce-pite legalmente?

    Chi scende sotto la sostanza determinante e non dispone di entra-te sufficienti per coprire le proprie spese ha diritto alle PC. Diver-samente dalle prestazioni di aiuto sociale e da eventuali prestazio-ni supplementari cantonali (sussidi, sovvenzioni comunali), quelle complementari percepite legalmente non devono essere restituite nemmeno quando il beneficiario ha di nuovo un reddito e una so-stanza a disposizione.

    Dall’1.1.2021, però, l’obbligo di restituzione colpisce gli eredi se l’eredità supera i 40'000 franchi: dopo il decesso di una persona beneficiaria di PC, gli eredi devono restituire le PC da essa percepite dall’1.1.2021, al massimo negli ultimi dieci anni, utilizzando la parte di eredità eccedente i 40'000 franchi. L’obbligo di restituzione non vale per il coniuge superstite, ma per i suoi eredi al suo decesso.

    Se la persona beneficiaria di PC era proprietaria d’abitazione, può capitare che i discendenti siano costretti a vendere la casa o l’appartamento ereditati per poter restituire le PC percepite dai genitori.

    Esempio

    T., vedova e beneficiaria di una rendita dell’AI, vive nell’appartamento di sua proprietà e dal luglio 2015 all’ottobre 2021 percepisce PC. Quando muore, lascia ai due figli adulti l’appartamento del valore di 500’000 franchi. Per l’obbligo di restituzione fanno stato 460’000 franchi (500’000 meno 40’000). Le PC percepite da T. dall’1.1.2021 al decesso ammontano a 15’000 franchi, importo che gli eredi sono ora tenuti a restituire. Le PC percepite dall’1.7.2015 al 31.12.2020 non soggiacciono all’obbligo di restituzione.

    Chi soggiace al diritto previgente in virtù del disciplinamento della garanzia dei diritti acquisiti?

    Le persone che fino al 31.12.2020 hanno percepito PC e per le quali le summenzionate modifiche di legge dovute alla riforma delle PC ed entrate in vigore l’1.1.2021 comportano nel complesso una riduzione delle PC annue o persino l’esclusione dal diritto alle PC continuano a soggiacere al diritto previgente per al massimo tre anni, quindi per gli anni 2021, 2022 e 2023. Per queste persone, l’Ufficio PC calcola il diritto alle PC secondo la nuova legislazione e secondo quella vecchia, e applica l’importo più alto. A seguito di questo disciplinamento della garanzia dei diritti acquisiti può dun-que accadere che le modifiche di legge dovute alla riforma delle PC – quindi ad esempio i nuovi importi massimi per gli affitti – sia-no applicate solo dall’1.1.2024. Al proposito, si rimanda al capitolo «Prestazioni complementari per i casi di garanzia dei diritti acquisi-ti».

    Basi giuridiche

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