Curatela

Una curatela ha lo scopo di salvaguardare il benessere di una persona bisognosa di aiuto e di assicurarne la protezione, limitandone il diritto all’autodeterminazione soltanto nella misura strettamente necessaria per la sua protezione.

In questo capitolo, illustriamo dapprima brevemente alcuni principi generali del diritto di protezione degli adulti e poi presentiamo le diverse forme di curatela.


    Principi del diritto di protezione degli adulti

    In generale, una curatela va istituita soltanto quando la protezione di una persona non può essere ottenuta in altro modo. Se, ad esempio, l’assistenza da parte dell’ambiente circostante (p.es. familiari o amici) è sufficiente o il sostegno è assicurato da organizzazioni di pubblica utilità private (p.es. Pro Infirmis) o da istituzioni dell’aiuto sociale pubblico, si può e si deve rinunciare a una curatela.

    Se la curatela è necessaria, è importante che non limiti inutilmente il diritto all’autodeterminazione della persona. Deve quindi essere istituita «su misura» e tangere lo stretto necessario, né più né meno. Deve essere proporzionata.

    L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela d’ufficio oppure su domanda dell’interessato o di una persona a lui vicina, a condizione che sia dato uno stato di debolezza ai sensi della legge, che lo definisce così: disabilità mentale, turba psichica o analogo stato di debolezza inerente alla persona, nonché incapacità di discernimento temporanea o assenza. Poiché la legge non definisce nel dettaglio il contenuto della curatela, spetta all’autorità di protezione degli adulti farlo per ogni singolo caso. Ciò significa che il curatore è responsabile soltanto per gli ambiti elencati dall’autorità, per tutti gli altri la persona è considerata autonoma. L’autorità è però anche libera di combinare i diversi generi di curatela.

    Se il motivo della curatela viene a cadere, questa deve essere revocata su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.

    Amministrazione di sostegno

    L’autorità di protezione degli adulti istituisce un’amministrazione di sostegno per chi necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, per esempio la stesura di un piano alimentare e dei relativi acquisti, la compilazione di moduli, l’esercizio di determinati diritti o la sottoscrizione di contratti.

    L’amministrazione di sostegno è una misura ufficiale a cui la persona non può interamente sottrarsi, ma è realmente efficace soltanto con l’accordo della persona interessata e se questa è disposta a collaborare con il curatore. L’amministrazione di sostegno ha solo una funzione di controllo e consulenza, non limita l’esercizio dei diritti civili della persona, che continua pertanto ad agire autonomamente.

    Esempio

    M. ha 21 anni e vorrebbe andare a vivere da sola. A causa di una difficoltà d’apprendimento, ha bisogno di sostegno per la ricerca di un appartamento, la sottoscrizione del contratto d’affitto e l’arredamento dei locali. Dato che è comunque in grado di comprendere la portata di un contratto e di stipularlo, il suo esercizio dei diritti civili non deve essere limitato. M. può quindi firmare di proprio pugno il contratto d’affitto, il mandato alla ditta di traslochi ed eventuali contratti d’acquisto per i mobili.

    Curatela di rappresentanza

    Per chi non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentato (p.es. per la firma di un contratto d’affitto o per l’acquisto di mobili) è istituita una curatela di rappresentanza. Quest’ultima può essere necessaria anche quando una persona ha un comportamento totalmente passivo in determinate questioni (e quindi non è neppure in grado di assegnare una procura).

    Nel quadro dei compiti affidatigli, il curatore diventa rappresentante legale. L’esercizio dei diritti civili della persona è tuttavia toccato soltanto nella misura in cui essa sia obbligata agli atti del curatore. Essa può però continuare ad agire autonomamente (p.es. rivendere i mobili acquistati). Se lo ritiene necessario, l’autorità può limitare l’esercizio dei diritti civili per determinate questioni (p.es. la persona non può più sottoscrivere autonomamente un contratto di lavoro) o affidare al curatore l’amministrazione del reddito o del patrimonio. A sua protezione, la persona può inoltre essere privata dell’accesso a dati beni (in caso di terreni con la menzione nel registro fondiario).

    Esempio

    L’esercizio dei suoi diritti nei confronti dell’assicurazione invalidità rappresenta un carico eccessivo per F., che ciò nonostante non può e non vuole conferire procura ad alcuno. Il curatore rappresenta F. nei confronti dell’assicurazione invalidità, e può presentare domande e adire le vie legali a suo nome.

    Curatela di cooperazione

    Se c’è il rischio che una persona compia atti giuridici a proprio danno (p.es. assumendo impegni finanziari eccessivi o concludendo affari svantaggiosi), l’autorità può istituire una curatela di cooperazione.

    Diversamente dalla curatela di rappresentanza, il curatore non diventa rappresentante legale, quindi non può agire per, bensì soltanto con la persona interessata. Poiché nemmeno la persona interessata può più agire validamente da sola, l’esercizio dei diritti civili è di conseguenza limitato. Per i negozi giuridici toccati dalla misura serve pertanto sempre il consenso del curatore. Il consenso può essere dato a priori o a posteriori, e può essere espresso o tacito. Il curatore e la persona interessata devono quindi agire sempre insieme. Se agisce solo uno dei due, l’affare non ha validità. Nella sua decisione, l’autorità di protezione degli adulti deve stabilire con precisione quali atti giuridici necessitano del consenso del curatore.

    Esempio

    K. ha ereditato dai genitori un immobile con diversi appartamenti. Dato che l’amministrazione dello stabile si è rivelata un onere eccessivo ed egli ha la tendenza a dare casualmente la disdetta agli inquilini per lasciare gli appartamenti sfitti, per l’amministrazione dell’immobile viene istituita una curatela di cooperazione. Una disdetta data da F. è pertanto valida soltanto se approvata anche dal curatore.

    Curatela generale

    La curatela generale è istituita quando una persona ha un particolare bisogno di aiuto e include tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. Il curatore rappresenta la persona in tutti i negozi giuridici. Fanno eccezione i diritti strettamente personali assoluti, per i quali è esclusa qualsiasi rappresentanza (p.es. la stesura di un testamento).

    Con l’istituzione di una curatela generale, la persona è privata per legge dell’esercizio dei diritti civili. Se essa è incapace di discernimento e di conseguenza già incapace di agire, la privazione dell’esercizio dei diritti civili non è necessaria. In un caso del genere, l’autorità deve valutare se la curatela generale sia giustificata o se non sia sufficiente istituire una curatela di rappresentanza particolarmente ampia.

    Esempio

    W. è stata vittima di un grave incidente stradale e rimane per anni dapprima in ospedale poi in clinica di riabilitazione. Alla paralisi di un lato del corpo si aggiungono un notevole pregiudizio delle capacità intellettuali e gravi disturbi della memoria. In considerazione dei complicati contatti con le assicurazioni e delle difficili decisioni da prendere in relazione alla riabilitazione, l’istituzione di una curatela generale è giustificata.

    Chi diventa curatore?

    Il curatore è nominato dall’autorità di protezione degli adulti. Può trattarsi di un curatore privato o di un curatore professionale. L’autorità di protezione degli adulti si adopera affinché siano forniti al curatore – in particolare se privato – l’istruzione, la consulenza e il sostegno (eventualmente anche la formazione e il perfezionamento) necessari. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. In tal caso, occorre stabilire se tutte le persone esercitano il mandato in comune oppure se attribuire a ognuna competenze diverse. Per la scelta del curatore, l’autorità deve tenere conto in primis dei desideri e degli interessi della persona in questione, dei suoi congiunti e di altre persone vicine.

    Naturalmente anche i familiari (coniuge, partner registrato, genitori, discendenti, fratelli o sorelle, partner convivente) possono essere nominati curatori. Se le circostanze lo giustificano, l’autorità di protezione degli adulti può dispensarli, in base al loro statuto speciale, in tutto o in parte dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi.

    Nel previgente diritto tutorio, i genitori potevano mantenere l’autorità parentale sui figli maggiorenni, una possibilità abrogata dal nuovo diritto di protezione degli adulti. I genitori possono naturalmente continuare a sostenere e rappresentare i figli maggiorenni: vengono nominati curatori e, per il loro statuto speciale, dispensati dai succitati obblighi.

     

    Esempio

    J. ha una disabilità mentale. Quando diventa maggiorenne, sua madre vorrebbe continuare a seguirne le questioni, ma gli aspetti finanziari (come far valere i diritti alle prestazioni sociali o il finanziamento del ricovero in istituto) sono troppo complicati per lei. Il fratello di J. è fiduciario e disposto a occuparsene. L’autorità di protezione degli adulti può nominare curatori sia la mamma sia il fratello, affidando loro compiti diversi. Esiste inoltre la possibilità di dispensarli da determinati obblighi amministrativi.

    Basi giuridiche

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