Costruzioni e impianti

Affinché le persone in situazione di handicap possano partecipare autonomamente e pienamente alla vita sociale, è indispensabile che possano accedere a costruzioni e impianti anche senza l’aiuto di terzi. Alcune categorie di stabili e impianti, in special modo quelli accessibili al pubblico, devono quindi essere progettati in modo da evitare tutti gli ostacoli alle persone con handicap di qualsiasi genere. Questi provvedimenti edilizi sono inoltre spesso vantaggiosi anche per la popolazione in generale.

Poiché le leggi edilizie sono di competenza cantonale, le differenze tra un Cantone e l’altro sono talvolta considerevoli. I requisiti esposti di seguito sono provvedimenti minimi validi su tutto il territorio nazionale, anche se in alcuni Cantoni vengono intrapresi sforzi in favore dell’accessibilità di edifici e impianti che vanno oltre tale minimo.


    Quali costruzioni e impianti devono essere accessibili?

    In linea di massima, tutti gli edifici e impianti accessibili al pubblico devono essere progettati in un modo che non sia impedito o reso difficile l’accesso alle persone in situazione di handicap.

    Non importa che lo stabile sia di proprietà dello Stato o di privati. Il criterio che conta è che esso sia di principio accessibile a qualsiasi persona.

    Esempio

    lo stadio di una squadra di calcio per le partite della quale tutti possono acquistare biglietti deve essere privo di ostacoli. La sede di un circolo di golf aperta soltanto ai membri non è invece considerata accessibile al pubblico e non deve per forza essere senza ostacoli.

    Oltre agli stabili, anche i parchi e le aree esterne devono essere accessibili alle persone con handicap. Non èrilevante se la costruzione o l’impianto sono provvisori o fissi.

    Esempio

    se il Comune di S. ristruttura un giardino pubblico, è tenuto a rispettare le norme sulla costruzione senza barriere. Un concerto all’aperto deve provvedere a un WC adatto a chi è in situazione di handicap.

    Di regola, gli stabili abitativi devono essere adattati soltanto a partire da nove appartamenti, quelli destinati ad attività lavorative a partire da cinquanta posti di lavoro.

    Che cosa significa accessibile?

    Affinché una costruzione sia considerata accessibile, non basta che le persone in situazione di handicap possano entrarvi, ma devono anche potere fruirne in maniera autonoma.

    In altre parole devono poter spostarsi nell’edificio e quindi avere accesso ai vari piani – se questi sono aperti al pubblico – e a servizi igienici privi di barriere.

    Esempio

    un centro commerciale deve essere accessibile in sedia a rotelle anche dal parcheggio sotterraneo. Le persone in situazione di handicap devono inoltre poter raggiungere autonomamente tutti i piani e tutti i negozi del centro, e avere a disposizione un WC senza barriere.

    Quali norme cantonali vanno oltre le prescrizioni minime?

    Il diritto edilizio è di competenza cantonale, per cui, al di fuori dei requisiti minimi, sussistono grandi differenze tra un Cantone e l’altro nelle norme riguardanti la costruzione senza ostacoli.

    Alcuni Cantoni descrivono in dettaglio le costruzioni e gli impianti che devono essere resi accessibili alle persone in situazione di handicap, includendo esplicitamente le stradine che collegano gli stabili di un complesso residenziale o che conducono alle cassette della sabbia e alle aree per le grigliate. L’accesso a uno stabile può includere il percorso dalla strada pubblica fino all’interno dell’edificio. Spesso, oltre all’accessibilità allo stabile in senso stretto, viene anche prescritto un determinato numero di posteggi per persone disabili, per esempio nel caso di edifici plurifamiliari o di parcheggi pubblici.

    In alcuni Cantoni è inoltre obbligatorio impiegare materiali da costruzione ben precisi, per esempio particolari maniglie per le porte o dispositivi elettrici di comando.
    Per sapere esattamente quali norme sono in vigore in un Cantone, conviene prendere contatto con i servizi cantonali preposti alla costruzione senza ostacoli.

    Esistono limiti all’obbligo di adattamento?

    Esiste un’importante restrizione all’obbligo di costruire senza ostacoli:

    vi sono soggetti soltanto stabili e impianti che vengono edificati o rinnovati nel quadro di una domanda di costruzione. Ciò significa che gli edifici e impianti esistenti di solito non devono essere senza barriere finché non vengono ristrutturati. Solo in pochi Cantoni vigono disposizioni valide per gli stabili esistenti.

    L’obbligo di adattamento è inoltre limitato dal principio di proporzionalità. Se l’adeguamento comporta un onere eccessivo – soprattutto in termini di costi o di salvaguardia dei beni culturali –, non è necessario intervenire. I costi di adattamento non devono superare il 5 per cento del valore assicurato o del valore a nuovo dello stabile, oppure il 20 per cento dei costi di rinnovo. Per quanto riguarda le costruzioni e gli impianti della collettività, può tuttavia essere obbligatorio trovare una soluzione alternativa anche qualora i limiti della proporzionalità fossero superati.

    Chi è responsabile del rispetto delle prescrizioni di legge?

    Le autorità edilizie sono responsabili d’ufficio di assicurare il rispetto delle norme sulla costruzione senza ostacoli. Le modifiche all’accessibilità di costruzioni e impianti stabilite dalla legge devono essere rispettate nella stessa misura delle altre norme edilizie, come quelle antincendio.

    Che fare se una costruzione non è accessibile?

    Se una costruzione o un impianto accessibile al pubblico non è senza ostacoli, conviene innanzitutto chiarire se l’oggetto è stato costruito o rinnovato dopo l’entrata in vigore della Legge sui disabili, ossia dopo il 2004. L’obbligo di adattamento sussiste in genere soltanto in tale caso, ma in alcuni Cantoni esistono regole per cui anche edifici preesistenti devono essere adattati. È quindi bene rivolgersi in ogni caso ai servizi cantonali preposti alla costruzione senza ostacoli.

    In caso di violazione delle disposizioni legali, durante la procedura relativa al permesso di costruzione una persona in situazione di handicap può presentare ricorso qualora la realizzazione del progetto edilizio le rendesse l’accesso alla costruzione o all’impianto difficile o impossibile. Non bisogna per forza abitare nei pressi della costruzione, ma lo svantaggio subìto deve essere legato all’handicap.

    Esempio

    se in una domanda di costruzione si tiene conto dell’accessibilità per le persone ipovedenti, ma non per chi ha un altro tipo di handicap fisico, una persona può presentare ricorso solo se ha un handicap fisico che non sia relativo alla vista.

    In alcuni casi, anche le organizzazioni attive nel campo dell’handicap possono fare ricorso, ma lo svantaggio deve riguardare un grande numero di persone disabili.

    Una volta approvata la procedura per la domanda di costruzione, è più difficile agire a livello legale contro adattamenti mancanti o insufficienti. Rimane allora il classico iter del diritto civile, un percorso che si può tentare qualora nella domanda di costruzione siano stati ignorati aspetti rilevanti della costruzione senza ostacoli, benché sarebbe stato necessario tematizzarli.

    Le autorità edilizie sono tuttavia chiamate ad agire d’ufficio se le disposizioni sull’assenza di barriere contenute nella domanda di costruzione non sono state rispettate. Se non vi è stata domanda di costruzione nonostante l’obbligo di autorizzazione e quindi non sono state considerate le norme sulla costruzione senza ostacoli, la procedura della domanda di costruzione deve essere recuperata.

    Consulenza e sostegno per l’edilizia senza ostacoli

    In caso di domande o per consulenze o sostegno, ci si può rivolgere ai servizi di consulenza in materia di costruzione senza ostacoli a disposizione delle persone in situazione di handicap e delle organizzazioni che ne difendono gli interessi, ma anche dei professionisti coinvolti in progetti di costruzione, come committenti, proprietari, autorità edilizie e architetti.

    Basi giuridiche

    • Ponderazione degli interessi:
      art. 6 ODis
    • Spese determinanti:
      art. 7 ODis
    • Prescrizioni per le costruzioni della Confederazione:
      art. 8 ODis
    • La norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli» può essere ordinata a pagamento presso la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (tedesco):
      SIA 500
    • Leggi edilizie cantonal

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